Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 07/04/2015, n. 14, in deroga a quanto previsto dall’art. 1 della L.R. 18/04/2014, n. 18, per il conseguimento dell’autorizzazione definitiva al funzionamento per le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria di cui al presente articolo 49, il termine ultimo è differito a conclusione dei lavori, e comunque non oltre il 31/12/2015, per tutte le strutture e i servizi che rispettino le seguenti condizioni:

a) abbiano già ottenuto, con provvedimento espresso del comune competente, la proroga dell’autorizzazione provvisoria, nell’anno precedente;

b) dimostrino di avere avviato il cantiere di esecuzione dei lavori di adeguamento entro il 6 febbraio 2015;

c) presentino apposita istanza corredata da crono-programma di attuazione dei lavori di adeguamento, a seguito della cui istruttoria i comuni adottano provvedimento espresso di proroga della autorizzazione provvisoria.

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