Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Agibilità, riduzione delle altezze e superfici minime nel D.L. Salva casa
Il D.L. 69/2024, nel testo risultante dalla legge di conversione (L. 24/07/2024, n. 105), ha previsto l’integrazione dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, riguardante la segnalazione certificata di agibilità degli edifici. In particolare, sono stati inseriti i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater in materia di requisiti di altezza minima e di superficie minima dei locali.
Con l’introduzione dei predetti commi, i D.L. 69/2024 stabilisce una deroga, in presenza di determinate condizioni (vedi dopo), ai limiti di altezza e superficie minima per i locali abitabili previsti dagli artt. 1 e 3 del D.M. 05/07/1975, secondo il quale l’altezza minima dei locali abilitabili è di 2,70 metri (2,40 metri per i locali accessori) e la superficie minima degli alloggi monostanza non può essere inferiore a 28 metri quadrati per una persona e 38 metri quadrati per due persone. La deroga è stata disposta in attesa dell’emanazione del Decreto sui requisiti abitativi previsto dal comma 1-bis dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001.
ALTEZZA E SUPERFICIE MINIMA - Nel dettaglio, le nuove norme stabiliscono che il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi:
* inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e
* inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.
CONDIZIONI PER L’ASSEVERAZIONE - L’asseverazione può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal D. Min. LL.PP. 14/06/1989, n. 236 per il superamento delle barriere architettoniche e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
* i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero che portino al miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie dell’immobile,
* sia presentato contestualmente un progetto di ristrutturazione che migliori le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottimizzando la ventilazione e i riscontri d’aria.
In particolare, il progetto deve contenere soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili, ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
In assenza di tali condizioni, valgono i limiti stabiliti dal D.M. 05/07/1975.
ALTRI REQUISITI E DEROGHE - Restano fermi il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari e le deroghe ai limiti di altezza minima dei locali previsti dalla legislazione vigente.
Dalla redazione
Applicazione del Decreto Salva Casa dopo le linee guida MIT di gennaio 2025
Il procedimento disciplinare negli ordini e collegi professionali: dalla segnalazione al provvedimento sanzionatorio
Stazioni Appaltanti e PAD: analisi dei dispositivi operativi utilizzati dagli Operatori Economici
Tutela dei dati personali negli Ordini professionali: applicazione del GDPR e del Codice Privacy
Il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza nelle PPAA e altri enti pubblici

Strutture in alluminio

I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
