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24/07/2024

Approvato il Contratto tipo di rendimento energetico per gli edifici pubblici

Nell'ambito dei contratti di PPP disciplinati dal Codice appalti, con la Delibera 349/2024 l'ANAC ha approvato il Contratto-tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract) per gli edifici pubblici.

Ai sensi dell'art. 222, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, l’ANAC, con la Delib. ANAC 17/07/2024, n. 349 ha approvato il Contratto-tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract) per gli edifici pubblici, con la Relazione illustrativa e gli allegati al contratto (Definizioni, Matrice dei rischi, Schema di capitolato tecnico).

La lettera n) dell’art. 2, comma 2, del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 definisce il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) come un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

Nell'ambito del Libro IV del Codice appalti, dedicato al Partenariato pubblico privato, l'art. 200 del D. Leg.vo 36/2023 disciplina i Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (anche “Energy Performance Contract”, o “EPC”) e stabilisce che i ricavi di gestione dell’operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi.
La misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all’ente concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.

Dalla redazione