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11/06/2024

Procedura negoziata invece di affidamento diretto per contratti sotto soglia: parere del MIT

Nell'ambito dei contratti sotto soglia, il MIT ha indicato che è possibile ricorrere alla procedura negoziata anche per le fasce di importo per le quali è previsto l'affidamento diretto.

Quesito
Con il quesito del 03/06/2024, n. 2577 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto se:
1. nella fascia d’importo prevista per gli affidamenti diretti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, è possibile aggravare la procedura effettuando invece una procedura negoziata prevista dalle lett. c), d) ed e) del medesimo articolo;
2. qualora fosse possibile, i termini delle procedure d’appalto, devono ritenersi quelli previsti dall’art. 1, lett. d) ed art. 2, lett. d) dell'allegato I.3 al D. Leg.vo 36/2023.

1. Procedura negoziata invece di affidamento diretto
Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che:
- le indicazioni fornite dal MIT con Circolare del 20/11/2023, sulla possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare per gli appalti sotto soglia le procedure aperte e ristrette in luogo delle procedure semplificate previste dall’art. 50 del D. Leg.vo 36/2023, sono da ritenersi espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure proconcorrenziali, tra le quali possono annoverarsi anche le procedure negoziate;
- ciò posto, la facoltà delle stazioni appaltanti di acquisire lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata anche entro le fasce di importo per le quali è previsto l’affidamento diretto deve essere esercitata in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D. Leg.vo 36/2023 che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività;
- inoltre, si deve tenere conto del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del D. Leg.vo 36/2023.

2. Termini delle procedure
In assenza di termini specifici per l’affidamento diretto, il MIT ha risposto in modo affermativo al secondo quesito.
Pertanto i termini massimi per la conclusione delle gare sarebbero di 4 o 3 mesi, a seconda se si utilizzi, rispettivamente, il criterio dell’OEPV basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita, oppure il criterio del minor prezzo.
Resta ferma la necessità di motivare adeguatamente la decisione di adottare una procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto, anche in considerazione dell’allungamento dei tempi di conclusione del procedimento derivanti da tale scelta.

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Con riferimento alla citata Circolare del MIT del 20/11/2023, si veda Appalti pubblici: Circolare del MIT sulle procedure di affidamento sotto soglia; per la sintesi del successivo parere ANAC sul tema si veda Affidamenti sotto soglia: secondo ANAC sono consentite anche le procedure aperte.

Dalla redazione