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04/06/2024

Opere impiantistiche, la S.A. può limitare il ricorso al subappalto

Il Consiglio di Stato ribadisce che è legittima, se adeguatamente motivata, l’apposizione di limiti quantitativi al subappalto da parte delle stazioni appaltanti (nel caso di specie si trattava di impianti termici e di condizionamento). Per i giudici, tale impostazione si estende anche alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Nel caso di specie si trattava di un appalto di lavori per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico. La società ricorrente aveva chiesto di poter subappaltare parte dei lavori inerenti la realizzazione degli impianti idrico-sanitari, di trattamento dell’aria, di riscaldamento e raffrescamento, ad esclusione delle componenti radianti, inclusi nelle categorie OS3 e OS28. A seguito del diniego, contestava la clausola della lex specialis che prevedeva il limite del subappalto per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS 28 (impianti termici e di condizionamento) soltanto nella misura del 30%.

C. Stato 09/05/2024, n. 4161 ha ribadito che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 27/11/2019, in causa C-402/18, pronunciatasi con riferimento all'art. 105, comma 2, D. Leg.vo 50/2016, non ha inteso censurare in assoluto la previsione di limiti quantitativi al subappalto, ma solo la loro fissazione in via generale ed astratta ad opera della fonte primaria.
Ciò significa, al contrario, che una limitazione specifica del ricorso al subappalto, assistita da adeguata motivazione, deve ritenersi consentita.
Nel caso di specie è stato evidenziato che la limitazione era imposta (come specificato nella lex specialis) in considerazione della rilevante complessità tecnica delle lavorazioni che richiedeva la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore, ai fini della corretta esecuzione del complesso impiantistico, la cui qualità e funzionalità risultava determinante per la caratterizzazione NZEB del nuovo edificio (ad energia quasi zero).
Risultava dunque la chiara esternazione delle ragioni della limitazione del subappalto delle categorie OS 28 e OS 30, ravvisabile nella “complessità tecnica” delle lavorazioni.

Né può ritenersi che il contrasto della criminalità organizzata (oggetto di considerazione da parte della Corte di giustizia) costituisca l’unico obiettivo che legittimamente consente, all’esito di una valutazione specifica, la limitazione del subappalto; in senso contrario depongono sia l’art. 105, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 (nel testo novellato nel 2021), che l’art. 119, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023). In entrambi i casi sono previste come possibile limite del subappalto “le specifiche caratteristiche del subappalto” (concernente, nel caso di specie, opere impiantistiche).
Il nuovo Codice dei contratti pubblici dunque, non prevedendo limiti generali al subappalto, lascia la possibilità alle stazioni appaltanti di disciplinarne il ricorso in senso restrittivo, attraverso l’indicazione nei documenti di gara delle prestazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione, come detto, delle specifiche caratteristiche dell'appalto (v. sul punto TAR Friuli Venezia Giulia 27/05/2023, n. 187).

Dalla redazione