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29/05/2024

Decadenza del permesso di costruire, valutazione secondo ragionevolezza

In assenza di una tempestiva richiesta di proroga, il Consiglio di Stato ammette una deroga ai termini stabiliti per l’efficacia del permesso di costruire in relazione alle effettive circostanze di fatto.

TERMINI DI EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE - Ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 380/2001, il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori, a pena di decadenza di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. Il differimento può essere accordato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse nel corso dell’intervento.

MANCATA RICHIESTA DI PROROGA E VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO - Al riguardo, C. Stato 03/05/2024, n. 4027 ha confermato che la natura meramente dichiarativa del provvedimento comunale di decadenza implica che il termine di efficacia non possa mai ritenersi prorogato in via automatica e che a tal fine sia comunque necessaria un’istanza proveniente dall’interessato (C. Stato 20/11/2017, n. 5324), istanza da inoltrarsi necessariamente in momento anteriore alla scadenza del termine di legge.
Tuttavia, ciò non preclude la necessità, in sede di applicazione del predetto istituto giuridico alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, di valutare la eventuale “inesigibilità” di una tempestiva produzione della domanda formale di proroga secondo le effettive circostanze di fatto.
Secondo il Consiglio, alla luce dell’art. 2, Cost. che riconosce tra i diritti inviolabili della persona le facoltà inerenti il diritto di proprietà, l’amministrazione deve recedere, rispetto al mero dato formale (la priorità dell’istanza di proroga rispetto alla scadenza termine annuale di inizio lavori) indicato dalla norma, in presenza di circostanze di fatto dalle quali poter ragionevolmente presumere la reale volontà di esercitare il diritto concessorio e la sussistenza del concreto possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per tale esercizio.

Nel caso in esame il Consiglio ha rilevato la mancata valutazione della sussistenza dei fatti sopravvenuti che impedivano di esigere dai ricorrenti il tempestivo avvio dei lavori o il tempestivo inoltro dell’istanza di proroga, alla luce delle seguenti circostanze:
- la lunga ed infine fruttuosa ricerca di un finanziamento per sistemare l’edificio danneggiato a seguito di un bombardamento del 1943;
- la conseguente immediata richiesta del titolo e la tempestiva comunicazione di inizio lavori;
- la sussistenza delle opere di predisposizione del cantiere;
- la improvvisa necessità di interrompere l’avvio dei lavori a seguito del concretarsi della pur già nota esigenza dell’amministrazione regionale di utilizzare la medesima area di cantiere nei giorni successivi alla scadenza.

Sul tema si segnala che il Consiglio di Stato, con la sentenza 01/04/2020, n. 2206, aveva già affermato che i fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.P.R. 380/2001, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa qualora l'interessato proponga un'apposita domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio (cfr. C. Stato 10/08/2007, n. 4423).
Tuttavia, qualora per circostanze, oggettivamente riscontrate, l’Amministrazione abbia avuto piena cognizione dei fatti sopravvenuti che hanno differito il completamento dei lavori, la tardiva presentazione dell’istanza di proroga non comporta ex se la declaratoria di decadenza del titolo edilizio.
In tal caso quindi l’Amministrazione, “anziché trincerarsi dietro lo schermo formale dell’assenza di previa comunicazione”, ha l’onere di verificare l’effettiva incidenza dei fatti, di cui era già a conoscenza, sull’esecuzione delle opere oggetto di concessione edilizia.

Dalla redazione