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20/05/2024

Serra solare bioclimatica, carenza della documentazione a corredo della SCIA

Il TAR Umbria fornisce indicazioni sulle caratteristiche delle serre solari bioclimatiche e sulle conseguenze della presentazione della SCIA non corredata da idonea documentazione.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava della realizzazione di due “serre solari bioclimatiche”, una di mq 60,00 posta al piano decimo, addossata a due appartamenti ad uso residenziale di proprietà della ricorrente, e l’altra di mq 104,65 posta al piano undicesimo, sul lastrico solare sovrastante gli appartamenti, per le quali era stata presentata una SCIA ai sensi dell’art. 17, Regolam. R. Umbria n. 2/2015. Successivamente allo scadere del termine dei trenta giorni dalla protocollazione della SCIA, il Comune ne comunicava l’irricevibilità. Secondo la ricorrente la SCIA era ormai consolidata e il Comune non avrebbe potuto inibire l’esercizio dell’attività segnalata.

INEFFICACIA DELLA SCIA - Al riguardo TAR Umbria 02/04/2024, n. 213 ha aderito all’orientamento secondo il quale la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall’Amministrazione, bensì anche la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento.
Pertanto, in caso di intervento edilizio realizzato all’esito di presentazione di SCIA, per il quale era tuttavia precluso il ricorso a detto titolo abilitativo, esigendosi di contro il rilascio di permesso di costruire, non trova applicazione il termine decadenziale per l’esercizio del potere inibitorio previsto dall’art. 19 della L. 241/1990, il cui decorso esaurisce gli ordinari poteri di vigilanza edilizia, in quanto tale termine opera solamente nelle ipotesi in cui gli interventi realizzati o realizzandi rientrino fra quelli eseguibili mediante SCIA.
Parimenti, la segnalazione certificata di inizio di attività, perché possa produrre effetti giuridici deve rispondere al modello tipizzato dal legislatore, occorrendo, pertanto, non soltanto che le attività in concreto avviate siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l'utilizzo della SCIA, ma anche che la segnalazione presentata risulti veritiera e completa, essendo corredata dalla documentazione occorrente a porre l'Amministrazione in condizione di potere svolgere la successiva attività di verifica entro i termini all'uopo applicabili. Pertanto, una SCIA fondata su documenti incompleti o non veritieri, non corrispondendo al modello legale, non può ritenersi efficace e, quindi, non è idonea a legittimare lo svolgimento dell'attività privata, suscettibile di essere inibita senza i limiti temporali dettati dall'art. 19, L. 241/1990, commi 3 e 4.

Nella caso in esame il TAR ha rilevato l'inidoneità della relazione energetica depositata unitamente alla SCIA a consentire le verifiche necessarie sulla energia risparmiata e sul benessere termoigrometrico durante tutto l'anno richieste dal Regolamento regionale (comma 7 dell'art. 17, Regolam. R. Umbria n. 2/2015). Ciò impediva il formarsi del silenzio-assenso, come prospettato dalla ricorrente.

CARATTERISTICHE DELLE SERRE BIOCLIMATICHE - Con riferimento alla realizzazione della serra sul lastrico, il TAR ha spiegato che l’opera di chiusura di uno spazio con vetri può considerarsi alla stregua di una serra solare, come tale distinta dalla veranda, soltanto qualora essa sia in grado di assolvere alla funzione di introitare la radiazione solare e di coadiuvare il riscaldamento dell’immobile cui accede, garantendo una riduzione del consumo energetico.
In tal senso, la serra bioclimatica, per la sua funzione essenziale di completamento e di risparmio energetico dell’immobile cui accede, appare riconducibile alla nozione di “volume tecnico” che, quindi, come tale, pur potendo essere di per sé accessibile, non può essere legittimamente destinato alla stabile permanenza delle persone.

Nella fattispecie il manufatto sul lastrico, benché ritenuto migliorativo delle prestazioni energetiche dell'appartamento, non era riconducibile alla nozione di serra solare, in ragione delle dimensioni e soprattutto della presenza di impianto elettrico e di finiture del tutto analoghe a quelle dell’appartamento (oltre al pavimento in parquet, impianto di illuminazione a soffitto, nonché porzioni di boiserie alle pareti).

Sul tema la giurisprudenza ha precisato che per serra solare si intende una struttura che trattiene e recupera il calore prodotto dall’energia solare che filtra attraverso le vetrate ed è classificata come misura di efficientamento energetico. Le c.d. “serre solari” o “serre solari bioclimatiche” sono dunque sistemi solari passivi per il miglioramento dell’efficienza energetica, realizzate in aderenza a edifici e utilizzate per captare la radiazione solare e mitigare il clima interno dei locali.
Esse, pertanto, non vengono realizzate con lo scopo di ricavare un’area utilizzabile esterna agli edifici, ma specificamente per realizzare un risparmio energetico, e per tale ragione vengono autorizzate, dal punto di vista edilizio, come impianti che non creano superficie né volumetria utile.
Le serre solari devono mantenere la loro esclusiva precipua funzione di apporto di beneficio energetico, costituendo volume non utilizzabile per finalità “umane. Una diversa interpretazione, infatti, potrebbe comportare un distorto utilizzo di tali impianti allo scopo di ottenere surrettizi ampliamenti volumetrici non altrimenti autorizzabili (v. C. Stato 09/11/2023, n. 9634; C. Stato 14/04/2022, n. 2840).

Dalla redazione