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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 02/04/2024, n. 6
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 1271. L'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente: "Art. 9. - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 |
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Art. 3 - Introduzione dell'articolo 18-bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 19 e introduzione degli articoli 19-bis e 19-ter della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 1271. L'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente: "Art. 19. - Opere di recupero ambientale 1. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale dell'attività estrattiva indica gli interventi da eseguire durante i lavori di coltivazione della cava e alla conclusione degli stessi, finalizzati alla composizione dell'assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti nonché programmati dalla pianificazione vigente, coerentemente con le condizioni territoriali di contorno. 2. Il progetto di cui al comma 1 indica altresì le opere, i tempi, i costi e le modalità di ripristino ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, compreso lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere e delle strade e delle altre opere di servizio. 3. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di cui ai commi 1 e 2 sono raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi durante il periodo di coltivazione della cava e la cui crono |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 1271. L'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente: "Art. 21. - Subentro nella coltivazione |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 |
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Art. 7 - Introduzione dell'articolo 22-bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 1271. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è inserito il seguente: "Art. 22-bis. - Proroga temporanea dell'autorizzazione 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19-ter, il provvedimento di autorizzazione può essere temporaneamente prorogato dall'ingegnere capo del distretto minerario territorialmente competente, su richiesta motivata dell'interessato. Questi, qualora abbia adempiuto alle prescrizioni e agli obblighi fissati nel precedente provvedimento di autorizzazione e alle condizioni stabilite nell |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 1271. L'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente: "Art. 24. - Regolamentazione dell'attività estrattiva e della sua sospensione 1. L'attività di escavazione inizia nel termine di un anno dalla data del provvedimento abilitativo. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine predetto, l'ingegnere capo del distretto minerario assegna al soggetto autorizzato un ulteriore termine di trenta giorni e, in difetto, dà |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 1271. L'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è sostituito dal seguente: "Art. 27. - Revoca dell'autorizzazione 1 |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 1271. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti: "2. |
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Art. 11 - Introduzione dell'articolo 23-bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 1271. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 è inserito il seguente: |
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Art. 12 - Introduzione dell'articolo 67-bis della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 1271. Alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni, dopo l'articolo 67 è ins |
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CAPO II - Altre modifiche di disposizioni di legge |
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Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 19 |
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Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 101. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, le parole da "nonché" fino a "scala adeguata." sono sostituite dalle parole "previo esito positivo della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.". 2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 10/2004 è sostituito dai seguenti: |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 91. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti: "1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, p |
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Art. 16 - Norme in materia di subentro e rinnovo dell'attività di cava1. L'esito positivo delle procedure di subentro nella coltivazione o di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva è subord |
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Art. 17 - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 |
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Art. 18 - Disposizioni transitorie1. I titolari di attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i successivi dodici mesi, predispongono il progetto esecutivo di recupero ambientale di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni, da inoltrare, per l'approvazione, al dipartimento regionale dell'ambie |
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Art. 19 - Abrogazioni e modifiche di norme1. Il comma 1 dell'articolo 115 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è abrogato. 2. L'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e successive modifica |
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Art. 20 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempime |
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Art. 21 - Norma finale1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. È |
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Allegati
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Tabella 1 - Canone annuo in relazione alla superficie complessiva autorizzata alla coltivazione espressa in ha
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Tabella 2 - Canone annuo in relazione ai volumi complessivamente autorizzati espressi in migliaia di mc
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