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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 05/07/2004, n. 10
L. R. Sicilia 05/07/2004, n. 10
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 02/04/2024, n. 6
- L.R. 22/12/2005, n. 19
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Art. 1 - (Interventi urgenti per le imprese del settore lapideo di pregio)1. Al fine di consentire il superamento del grave stato di crisi del settore e il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, così come individuate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono disposti gli interventi di cui al presente articolo. 2. È sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino al 1° gennaio 2006 relative a: a) finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito della Sicilia S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. |
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Art. 2 - (Semplificazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava)1. Per i titolari delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, che presentino, entro i termini previsti, istanza di rinnovo finalizzata al completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato, in quanto non svolto nel periodo concesso, le autorizzazioni sono rilasciate dall'ingegnere capo del distretto minerario in deroga alla procedura di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, all'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 19, all'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, previo esito positivo della procedura di valu |
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Art. 3 - Omissis
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Art. 41. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spet |
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