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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Obbligo di astensione del responsabile comunale citato a giudizio
Fattispecie
È stato chiesto all’ANAC se il responsabile del Servizio urbanistica e territorio del Comune, che era stato citato a giudizio per risarcimento danni dal destinatario di un ordine di demolizione, dovesse astenersi dall’adottare atti successivi inerenti la stessa pratica edilizia, nei confronti del medesimo soggetto che aveva agito per danni.
Indicazioni ANAC
L’ANAC, con atto del Presidente del 06/03/2024, ha svolto le seguenti considerazioni:
- ai sensi dell’art. 6-bis della L. 07/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- secondo l’art. 7, del D. P.R. 16/04/2013, n. 62, il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi (tra gli altri) di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente;
- si tratta di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale;
- in tali circostanze, la violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa.
Di conseguenza, l’ANAC ha concluso che:
- la circostanza che il destinatario dell’ordine di demolizione abbia agito personalmente nei confronti del funzionario sembra integrare un caso di conflitto di interessi e, dunque anche una causa di astensione obbligatoria;
- sussiste, effettivamente dunque, a carico del suddetto funzionario un obbligo di astensione discendente dal conflitto di interessi in cui egli versa, determinato dalla domanda risarcitoria giudizialmente avanzata nei suoi confronti dalla ditta.