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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Impianti fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
Nel caso esaminato da TAR Campania-Salerno 24/01/2024, n. 246 si trattava di stabilire la legittimità di un ordine di demolizione impartito per diverse opere abusive, tra cui due pannelli solari e un alloggio in muratura adibito al ricovero per bombole a gas. I giudici hanno annullato l’ordinanza per la parte riferita a tali interventi sulla base delle seguenti considerazioni.
VISIBILITÀ DEI PANNELLI - Per quanto riguarda il primo aspetto, i giudici hanno evidenziato che, in materia di fonti energetiche rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per l’allestimento di tali risorse, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti produttivi.
Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.
Ne deriva che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici - pur innovando la tipologia e morfologia della copertura - non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dell'area circostante, paesisticamente vincolata.
VALUTAZIONE E BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI COINVOLTI - In simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti - ancorché potenzialmente antagonistici - interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del paesaggio e, d’altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto.
La comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi - ivi compreso quello paesaggistico - alla realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile non può ridursi all'esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti.
MOTIVAZIONE DEL DINIEGO - Di conseguenza, le motivazioni dell'eventuale diniego di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.
Poiché ogni nuova opera ha una qualche incidenza sul paesaggio, il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile (C. Stato 23/03/2016, n. 1201).
Nel caso di specie il Comune non aveva fatto buon governo dei principi ordinamentali sopra descritti, poiché si era limitato sic et simpliciter ad addurre l’alterazione e la modifica permanente dell’originario stato dei luoghi in assenza del permesso a costruire, senza, tuttavia, operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili.
ALLOGGIO PER BOMBOLE A GAS - Per quanto concerne l’alloggio in muratura avente funzione di ricovero per le bombole del gas, il TAR ha ribadito che in assenza di nuove volumetrie e di opere strutturali comportanti una modificazione del fabbricato realizzato rispetto al previsto, deve escludersi che l’intervento possa essere assimilato alla nuova costruzione edilizia in assenza del necessario permesso.
In particolare, la realizzazione di un ricovero per bombole del gas non costituisce una variante essenziale, ma integra un inserimento di elementi funzionali compatibile con la destinazione originaria dell’immobile, che, pertanto, deve essere ricondotta alla “manutenzione straordinaria” di cui all’art. 3, D.P.R. 380/2001, lett. b) che concerne le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.