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24/01/2024

Incentivi alle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile

È in vigore dal 24/01/2024 il decreto ministeriale sugli incentivi alle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile. Soggetti beneficiari, importo degli incentivi - sotto forma di tariffa incentivante e/o contributo in conto capitale - e procedure operative.

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 23/01/2024, ed è in vigore dal giorno successivo, il D.M. 07/12/2023, n. 414, con il quale sono definiti:
* incentivi sotto forma di tariffa incentivante all’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in “configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile”;
* disposizioni per l'erogazione di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore a 5.000.

CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO PER LA CONDIVISIONE DELL’ENERGIA RINNOVABILE - Le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile possono rientrare in una tre tipologie definite dall’art. 2 del decreto in commento, alle lettere e), f) e g).

E)Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza”: sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo (ai sensi dell’art. 30 del D. Leg.vo 199/2021, comma 1, lettera a, numero 2.2: “l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore”).

F)Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili”: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente (ai sensi dell’art. 30 del D. Leg.vo 199/2021, comma 2).

G)Comunità energetiche rinnovabili” (in breve, “CER”): sistemi realizzati da clienti finali (ai sensi dell’art. 31 del D. Leg.vo 199/2021).

TARIFFA INCENTIVANTE - Il Titolo II del D.M. 414/2023 reca disposizioni per la definizione degli incentivi - sotto forma di tariffa incentivante - sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in “configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile” (in breve, “CACER”).

Gli incentivi sotto forma di tariffa incentivante si applicano fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31/12/2027.

Possono accedere all'incentivo i nuovi impianti a fonti rinnovabili, o gli interventi di potenziamento di impianti già esistenti, che abbiano singolarmente una potenza non superiore a 1 MW.
L’importo della tariffa incentivante è calcolato secondo quanto disposto dall’Allegato 1 del decreto in commento.
La domanda di accesso è effettuata entro 120 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto tramite il sito web del GSE e sulla base di regole operative da definirsi con successivo decreto ministeriale.

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE  - Il Titolo III del D.M. 414/2023 reca disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale - fino al 40% dei costi ammissibili - per lo sviluppo delle comunità energetiche  rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR.
Le disposizioni del Titolo III si applicano fino al 30/06/2026, per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno, nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.

Le voci di spesa ammissibili sono indicate all’Allegato 2 del decreto in commento. Il costo di investimento massimo di riferimento per l’erogazione del finanziamento è posto pari a:
* 1.500 Euro/kW, per impianti fino a 20 kW;
* 1.200 Euro/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
* 1.050 Euro/kW, per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 1.000 kW.

L’accesso ai contributi avviene attraverso la presentazione delle domande a sportello esclusivamente tramite il sito web del GSE e sulla base di regole operative da definirsi con successivo decreto ministeriale.

CUMULO TARIFFA INCENTIVANTE E CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE- Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 414/2023, il contributo in conto capitale è cumulabile con la tariffa incentivante, che in questo caso è tuttavia ridotta secondo quanto indicato dall’Allegato 1.

Dalla redazione