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05/12/2023

Abusi edilizi - Inefficacia dei provvedimenti di sanatoria atipici

Secondo la Corte di Cassazione, i provvedimenti di sanatoria che prescindono dal requisito della doppia conformità sono atti atipici, che non estinguono il reato, né determinano la caducazione dell'ordine di demolizione.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente contestava il rigetto della richiesta di revoca dell’ordine di demolizione di opere abusive, per le quali era stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria. In particolare richiamava un orientamento giurisprudenziale che ha ammesso la possibilità di regolarizzazione postuma di opere che, benché non conformi alle norme urbanistico-edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite, lo siano diventate solo successivamente (c.d. sanatoria giurisprudenziale”). Secondo il ricorrente, alla stregua di tale orientamento, pur non estinguendosi il reato urbanistico difettando i presupposti di applicabilità dell'art. 45 del D.P.R. 380/2001, sarebbe incongruo procedere alla demolizione di un manufatto originariamente abusivo poi assentito.

ESCLUSIONE DELLA SANATORIA GIURISPRUDENZIALE - C. Cass. pen. 31/10/2023, n. 43823 ha invece ribadito che la sanatoria edilizia, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36, D.P.R. 380/2001 e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda o di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.
La sanatoria giurisprudenziale non può ritenersi applicabile in quanto introduce un atto “atipico al di fuori di qualsiasi previsione normativa, non essendo ammessi nell'ordinamento, caratterizzato dal principio di legalità dell'azione amministrativa e dal carattere tipico dei poteri esercitati dall'Amministrazione, secondo il principio di nominatività, poteri non previsti dalla legge e non surrogabili in via giudiziaria. Pertanto, il citato orientamento che ammetteva l'istituto deve ormai ritenersi, secondo la Corte, definitivamente superato. 

INEFFICACIA DELLA SANATORIA ATIPICA - Di conseguenza, essendo illegittimi i provvedimenti di sanatoria "atipica" che prescindano dal requisito della doppia conformità, il giudice penale non può attribuire ad essi alcun effetto, non soltanto con riguardo all'estinzione del reato urbanistico, ma pure rispetto alla non irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, D.P.R. 380/2001, ovvero alla revoca dello stesso qualora il provvedimento amministrativo contra legem sia eventualmente stato emanato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

DOPPIA CONFORMITÀ SISMICA - La Suprema Corte ha anche specificato che il rispetto del requisito della doppia conformità, richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. In altri termini, un’opera realizzata senza autorizzazione sismica non può essere oggetto della sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001 perché difetta del requisito della doppia conformità (si veda anche la Nota: Permesso in sanatoria, necessità della doppia conformità sismica).

Dalla redazione