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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Errore del progettista nell’asseverazione e annullamento del permesso di costruire
Nel caso di specie i ricorrenti avevano ottenuto il permesso di costruire per l’installazione di un manufatto in legno su un’area confinante con un tratto autostradale. Successivamente il Comune, rendendosi conto che il manufatto si trovava all’interno della fascia di rispetto, annullava il titolo edilizio e ne ordinava la demolizione.
Il TAR aveva respinto la domanda risarcitoria dei ricorrenti sul presupposto di una loro concorrente responsabilità nel provocare l’errore del Comune che aveva determinato il rilascio del permesso di costruire poi ritirato, non avendo il progettista dato conto dell’esistenza del vincolo.
I proprietari eccepivano la loro buona fede, avendo affidato l’incarico di predisporre e presentare il permesso di costruire al loro tecnico di fiducia.
C. Stato 17/11/2023, n. 9879 ha, in primo luogo, ricordato che ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 380/2001, il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Pertanto, non assumeva alcuna rilevanza la circostanza che il permesso fosse stato presentato dal professionista incaricato.
Ciò posto, il Consiglio ha preso atto della “obiettiva negligenza degli uffici comunali” nel non avvedersi del vincolo stradale gravante sull’area di intervento. D’altro lato, la richiesta di permesso di costruire recava l’asseverazione del progettista in ordine alla conformità del manufatto alla normativa edilizia urbanistica in vigore, comprendente, nello specifico, anche la dichiarazione di assenza di vincoli impeditivi dell’edificazione.
Sussisteva dunque effettivamente un concorso di responsabilità nell’errore che aveva determinato il rilascio del titolo edilizio.
Peraltro, tali considerazioni non portavano all’esclusione del diritto al risarcimento (come ritenuto dal TAR), ma all’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. in base al quale, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel caso di specie, secondo i giudici, la condotta della parte privata e quella del Comune avevano avuto la medesima incidenza causale nel determinare il rilascio del titolo edilizio illegittimo successivamente annullato. Conseguentemente il Comune doveva essere condannato, ex art. 1227, comma 1, cit., a risarcire la metà del danno subito dagli appellanti.
Sul tema si veda anche la Nota: Annullamento del permesso di costruire, errore nel progetto e stato legittimo.