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09/10/2023

Compensazione prezzi materiali da costruzione e costi della sicurezza

L'ANAC ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di estendere il meccanismo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai costi della sicurezza.

Quesito
Il quesito sottoposto all'ANAC, riguarda la possibilità di estendere l'istituto della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai costi della sicurezza.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con il parere del 19/09/2023, n. 42, ha svolto le seguenti considerazioni in relazione alle previsioni emergenziali dettate dal legislatore per la compensazione/revisione dei prezzi dei contratti pubblici:
- il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, ciascuno con una propria autonomia e peculiare funzione nell’economia della procedura costituiscono nel complesso la lex specialis di gara ed hanno natura vincolante per concorrenti e stazione appaltante. Pertanto, le previsioni della lex specialis non possono essere disattese ed impongono la corrispondenza fra l’appalto messo in gara e quello eseguito (si veda Aumento prezzi materiali e appalti pubblici: indicazioni ANAC su disciplina applicabile);
- la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia, è limitata ai casi, specifici e tassativi, fissati dall’art. 106 del D. Leg.vo 50/2016, come oggi sostituito dall’art. 120 del D. Leg.vo 36/2023;
- il legislatore, al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, è intervenuto in relazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione, con disposizioni derogatorie alle disposizioni della lett. a) dell’articolo 106, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016;
- tra queste, art. 1-septies del D.L. 73/2021 e l’art. 29, del D.L. 4/2022, hanno introdotto un meccanismo straordinario di compensazione dei predetti prezzi, applicabili nei limiti e alle condizioni indicate dalle norme, le quali dettano, altresì, specifiche previsioni in ordine alla relativa copertura finanziaria da parte delle stazioni appaltanti (si veda Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione);
- si tratta in ogni caso di disposizioni speciali, dettate per fronteggiare l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, dunque soggette a stretta interpretazione, con esclusione dell'estensione in via analogica a fattispecie non previste dalle norme stesse;
- il MIMS (ora MIT) nel dettare indicazioni operative in ordine alle disposizioni dell’art. 1-septies del D.L. 73/2021 in apposite circolari, ha fatto riferimento, ai fini della compensazione, esclusivamente alle variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione (Circ. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 25/11/2021 e Circ. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 05/04/2022).

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha concluso che:
- le suddette disposizioni relative alle compensazioni, sono espressamente riferite alle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate dal direttore dei lavori nei periodi indicati dalle norme stesse. Queste ultime non fanno riferimento ad ulteriori voci di costo, come quelle genericamente riferibili alla sicurezza che, pertanto, sulla base di un’interpretazione strettamente letterale delle medesime, sembrerebbero escluse dal meccanismo di compensazione;
- tuttavia, qualora nell’ambito dell’appalto siano previste specifiche lavorazioni finalizzate a garantire la sicurezza, che richiedano l’impiego di materiali da costruzione per i quali il MIT abbia rilevato variazioni dei prezzi con appositi decreti, anche tali specifiche lavorazioni possono rientrare nell’ambito di applicazione delle previsioni emergenziali, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti. Ciò anche in ragione dei supremi valori costituzionali, fondanti il diritto ad una (effettiva) tutela della salute del lavoratore, inteso sia come diritto all’incolumità fisica sia come diritto ad un ambiente lavorativo (realmente) salubre.

Dalla redazione