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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Permesso di costruire in sanatoria e autorizzazione sismica
C. Cass. pen. 28/08/2023, n. 35851 si è pronunciata sulla possibilità di sanatoria di abusi edilizi realizzati in zona sismica. Nel caso di specie si trattava di un capannone, di una platea in cemento e di una recinzione per i quali non era stato richiesto il permesso di costruire. Secondo il ricorrente il capannone aveva una struttura precaria e smontabile, la platea non costituiva cubatura, la recinzione aveva la sola funzione di delimitare l'area di sedime, e non di contenimento.
NATURA DEGLI INTERVENTI - Innanzitutto, la Corte ha chiarito la natura dei suddetti interventi al fine di verificare la necessità del permesso di costruire:
- il capannone aveva dimensioni di 600 mq., interamente realizzato in cemento armato con l'interpolazione di pannelli e pilastri in scatolare metallico. L’opera, a prescindere da un'eventuale smontabilità, realizzava un manufatto palesemente privo di carattere precario e saldamente ancorato al suolo, da qualificare come nuova costruzione;
- la platea in cemento armato, alta circa 35 cm. ed estesa per circa 140 mq, era da ritenersi - per dimensioni, altezza e conformazione - destinata alla successiva edificazione di un altro manufatto fuori terra, ed anch'essa sottoposta al permesso di costruire. In proposito la Corte ha ricordato che, per definirsi precario un immobile, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è necessario ravvisare l'obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili (C. Cass. pen. 06/02/2019, n. 5821: fattispecie in cui è stata esclusa la natura precaria di una platea in conglomerato cementizio avente una superfice di circa 100 metri quadrati, con tramezzature perimetrali in laterizio di metri 25 di lunghezza in quanto denotante una futura stabile destinazione);
- la recinzione (rectius: un muro), anch'essa realizzata in cemento armato, si estendeva lungo tutto il lotto e aveva un’altezza di 2,50 metri circa, con installazione di cancelli e di una porta metallica. Un'opera, secondo la Corte, che per caratteristiche strutturali sfuggiva ad una funzione meramente delimitativa della proprietà, rappresentando, per contro, una nuova costruzione. In adesione, dunque, al costante indirizzo per il quale, in tema di reati edilizi, la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e) (C. Cass. pen. 18/07/2019, n. 31617).
AUTORIZZAZIONE SISIMICA E DOPPIA CONFORMITÀ - Ciò posto, la Corte ha affermato che il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (c.d. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45, D.P.R. 380/2001, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (sul tema si veda anche C. Cass. pen. 20/01/2023, n. 2357).
L’orientamento è in linea con quanto espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui:
- l’autorizzazione sismica è un presupposto indispensabile per ottenere il rilascio del titolo edilizio (anche quello in sanatoria) la cui acquisizione costituisce un preciso onere della parte che intenda (o abbia già realizzato) dei lavori suscettibili di avere un impatto sulla statica del fabbricato (C. Stato 19/05/2022, n. 3963; v. anche C. Stato 15/04/2021, n. 3096 che ha giustificato l’intervento in autotutela del Comune in relazione ad un permesso in sanatoria avente ad oggetto opere prive della prescritta autorizzazione sismica);
- la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36, D.P.R. 380/2001 subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, deve riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria. Ne deriva che la mancanza dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica all’epoca della realizzazione degli abusi determina di per sé sola il respingimento della domanda di sanatoria (TAR Campania Napoli 20/05/2022, n. 3450; v. anche TAR Molise 05/05/2021, n. 169; C. Stato 19/05/2022, n. 3963).