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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 29/11/2022, n. 888
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Deliberaz. G.P. Bolzano 29/11/2022, n. 888
- Deliberaz. G.P. 04/05/2023, n. 359
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Testo del documentoLa legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, concernente il riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano, include la disciplina quadro in materia di servizi alle persone anziane. In particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera x), di detta legge stabilisce che è compito dell'Amministrazione provinciale accreditare i servizi sociali. Inoltre, l'articolo 11-quater, comma 3, dispone che l'organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per anziani siano disciplinati dalla Giunta provinciale. La legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e i relativi provvedimenti di attuazione, disciplinano gli interventi per |
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Allegato A - Accompagnamento abitativo, Assistenza abitativa e Assistenza abitativa plus per anziani
Art. 1 - Ambito d'applicazione e definizioni 1. Le presenti disposizioni determinano, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, le linee guida e i criteri relativi all'organizzazione e alla gestione dei servizi di accompagnamento abitativo, assistenza abitativa e assistenza abitativa plus per anziani di cui all'articolo 11-quater, comma 2, lettera a), della stessa legge provinciale, all'interno degli alloggi a tal fine previsti. 2. In quanto compatibili, trovano applicazione gli articoli del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, l'articolo 5, e altri decreti e delibere che disciplinano le residenze per anziani. 3. Per i livelli di non autosufficienza menzionati nel presente testo si intendono quelli indicati all'articolo 3 della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche. 4. Le persone appartenenti all'utenza dei servizi vengono di seguito denominate utenti. Persone non appartenenti a tale utenza, ma che abitano insieme a persone appartenenti all'utenza in un alloggio destinato all'Accompagnamento abitativo e all'Assistenza abitativa, vengono denominate conviventi. Utenti e conviventi insieme, vengono denominati residenti.
Art. 2 - Caratteristiche e finalità dei servizi 1. I servizi di cui alle presenti disposizioni vengono offerti all'interno degli alloggi a tal fine destinati dai Comuni, preferibilmente all'interno degli alloggi per anziani di cui al comma 4, con l'opzione tra la tipologia del servizio di accompagnamento abitativo e quella di assistenza abitativa, secondo quanto previsto dall'articolo 6 delle presenti disposizioni. Il servizio viene offerto nella lingua provinciale preferita dall'utente, nel rispetto della normativa vigente. 2. I servizi si basano sul principio di solidarietà tra tutti i residenti degli alloggi, i loro familiari e i volontari. Esso persegue l'obiettivo di sostenere le/gli utenti degli alloggi nella gestione della vita quotidiana e a mantenerli attivi tramite l'offerta di attività note, familiari e, soprattutto, adeguate alle singole capacità. In questo senso, i servizi di assistenza e le prestazioni da parte del personale vengono offerti solo se l'utente di cui all'articolo 3 non è più in grado di gestire autonomamente la propria vita quotidiana, neppure con l'aiuto degli altri residenti. 3. Per raggiungere tale obiettivo, il servizio deve essere organizzato con la massima flessibilità possibile, sia in riferimento alle esigenze delle/degli utenti, sia alle risorse disponibili. 4. I servizi sono collegati ad appositi alloggi a tal fine destinati, che possono consistere in alloggi singoli collegati o, in alternativa, in un alloggio suddiviso in piccole unità in forma di comunità alloggio. Nel caso in cui gli alloggi non siano di proprietà del Comune, l'ente gestore deve ottenerne il consenso, affinché essi vengano riconosciuti come alloggi utilizzabili ai sensi delle presenti disposizioni. 5. La capacità ricettiva delle offerte accompagnamento e assistenza abitativa non può essere inferiore a cinque né superiore a 25 utenti. Per l'offerta assistenza abitativa plus la capacità ricettiva non può essere inferiore a dieci né superiore a 25 utenti. Motivate eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dalla ripartizione provinciale competente.
Art. 3 - Utenza e ammissione 1. I servizi si rivolgono in primo luogo a persone anziane ultrasessantacinquenni residenti in Alto Adige, che non sono più in grado di gestire autonomamente o con l'aiuto di altre persone la propria vita quotidiana presso il proprio domicilio. 2. Nel caso in cui all'interno degli alloggi previsti per il servizio rimangano posti liberi e non vi siano richieste pendenti di persone anziane, l'ente gestore può prescindere dal limite di età e dai presupposti di cui al comma 1 per ammettere come utenti persone con disabilitá, malattie psichiche o dipendenze patologiche, sulla base di una proposta del distretto sociale competente. 3. Sono ammessi al servizio le/gli utenti non inquadrati in alcun livello di non autosufficienza oppure con inquadramento al primo o al secondo livello. All'offerta assistenza abitativa plus sono ammessi anche le/gli utenti con inquadramento al terzo livello. 4. Ai fini dell'ammissione deve essere effettuata una valutazione sociale della/dell'utente. A tal fine vengono rilevati i seguenti aspetti: a) la situazione sociale; b) la capacità di convivenza; c) il fabbisogno di assistenza dell'utente. 5. Al momento dell'ammissione, la persona responsabile del servizio elabora insieme all'utente un contratto di accompagnamento/assistenza in cui sono definite le modalità atte a garantire accompagnamento, assistenza e aiuto adeguati alle rispettive esigenze.. 6. Le/Gli utenti, le cui condizioni nel corso del tempo peggiorano a tal punto che non è più possibile garantire loro un'assistenza adeguata, o quelli che, secondo la valutazione sociale di una operatrice/un operatore sociale, non sono più in grado di abitare nell'alloggio o la cui permanenza nell'alloggio stesso risulta eccessivamente gravosa per gli altri residenti, devono trasferirsi in una struttura adatta alle loro esigenze. 7. Le persone anziane vengono trasferite in questo caso in una residenza per anziani, tutti gli altri utenti invece in un servizio adatto alle rispettive esigenze.
Art. 4 - Gestione dei servizi 1. I servizi sono gestiti direttamente dal Comune o trasferiti ad altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, prevalentemente a enti gestori di strutture residenziali. 2. Nell'atto di trasferimento di cui al comma 1 vengono stabilite le modalità di gestione, in ottemperanza alle disposizioni provinciali vigenti. L'atto di trasferimento, o, in assenza di trasferimento, il regolamento di servizio, deve regolare almeno i seguenti aspetti: a) se il Comune mette a disposizione anche gli alloggi: - le modalità relative alla cessione degli alloggi all'ente che gestisce i servizi; - la forma di cessione dell'alloggio alle/agli utenti; - chi sostiene i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio e in quale misura; - la procedura e le competenze nel caso di mancato pagamento di spese che non sono regolamentate; b) i criteri e l |
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