Pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio, criteri di valutazione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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21/08/2023

Pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio, criteri di valutazione

La Corte di Cassazione definisce i criteri per la valutazione del pregiudizio al decoro architettonico di edifici che già presentano alterazioni dovute a precedenti modifiche. Nella pronuncia chiarimenti anche in tema di distanze in caso di sopraelevazione di immobile costruito sul confine.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la ricorrente era proprietaria di un appartamento con terrazzo, confinante con altro terrazzo separato da un muro di proprietà del convenuto. Lamentava che costui, nel corso degli anni:
1) aveva realizzato una serie di opere in violazione delle distanze tra le costruzioni e per le vedute;
2) aveva alterato il decoro architettonico dell’edificio.
In particolare, il convenuto aveva realizzato, in appoggio al muro di confine tra i due terrazzi, un manufatto abitabile composto da più vani, coperto da tre solai calpestabili, costituenti lastrici solari, situati a differenti quote.

SOPRAELEVAZIONE DI IMMOBILE SUL CONFINE - In relazione al primo motivo, C. Cass. civ. 12/06/2023, n. 16518 ha ribadito il principio secondo il quale in tema di distanze tra gli edifici, la scelta del preveniente di costruire sul confine è definitiva, nel senso che - una volta edificato - nel sopraelevare l'opera, egli deve far combaciare il fronte della sopraelevazione con il fronte della costruzione inferiore, proseguendo in linea retta verticale, oppure deve arretrare il fronte della sopraelevazione fino a distanza dal confine non inferiore a quella legale o fino alla maggiore distanza prevista dai regolamenti locali vigenti al tempo della sopraelevazione (v. anche C. Cass. 09/06/2023, n. 16371; C. Cass. civ. 20/07/1999, n. 7762; C. Cass. civ. 23/09/2003, n. 14077).

IMPATTO SUL DECORO ARCHITETTONICO, CRITERI DI VALUTAZIONE - Con riferimento alla seconda doglianza, il ricorrente sosteneva la violazione dell'art. 1127 c.c., in ordine alla valutazione delle caratteristiche e dell'aspetto architettonico del fabbricato da parte della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti ritenuto non “apprezzabile l'incompatibilità con lo stile architettonico dell'edificio”, in quanto le modifiche non erano visibili dalla strada ed erano avvenute su un prospetto dell'edificio già gravemente compromesso da plurimi interventi di altri condomini.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso ricordando che per decoro architettonico deve intendersi l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità.
Pertanto, è irrilevante il grado di visibilità delle nuove opere sottoposte a giudizio, in relazione ai diversi punti da cui si osserva l'edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate (cfr. C. Cass. civ. 16/01/2007, n. 851).
Far pesare in modo decisivo gli effetti delle plurime alterazioni precedenti per negare l’incidenza lesiva del decoro architettonico dell’opera modificativa sottoposta a giudizio priverebbe, secondo la Corte, tale parametro estetico di qualsiasi forza normativa per il futuro, proprio nel momento in cui s’impone per altre ragioni una revisione della nuova opera.

In conclusione i giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio di diritto: in materia di condominio negli edifici, nel valutare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all’alterazione prodotta dall’opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni (v. anche C. Cass. civ. 15/04/2002, n. 5417).

Sul tema si segnala anche C. Cass. civ. 26/05/2021, n. 14598, secondo cui il decoro architettonico costituisce una qualità del fabbricato meritevole di salvaguardia a prescindere dal pregio estetico/artistico dell'edificio, rimanendo irrilevante che la fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull'immobile.

Dalla redazione