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Sent. C. Cass. civ. 23/09/2003, n. 14077

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Edilizia ed urbanistica - Distanze - Dalle vedute - Fabbricato sul confine costruito dal preveniente - Diritto di veduta acquisito dal prevenuto - Successiva soprelevazione del preveniente - Condizioni.

In tema di distanza delle costruzioni dalle vedute, il preveniente deve attenersi, nella prosecuzione in altezza del proprio fabbricato, alla scelta operata originariamente, di modo che ogni parte dell’immobile risulti conforme al criterio di prevenzione adottato alla base di esso, ma poiché tale obbligo è in funzione dell’interesse del proprietario dell’edificio frontistante - il quale non può essere obbligato a costruire a distanze variabili, che tengano conto della linea spezzata del fronte dell’edificio preveniente - nell’eseguire la soprelevazione il preveniente è tenuto a rispettare il diritto di veduta che eventualmente il prevenuto abbia frattanto acquisito, e quindi la distanza legale della parte dell’edificio eseguita in soprelevazione dalla veduta.

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