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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Nozione di costruzione ai fini del rispetto dei limiti sulle distanze
Nel caso di specie si trattava, tra l’altro, del rifacimento della copertura dell’edificio comportante sopraelevazione e della trasformazione di una pompeiana in tettoia. Per la Corte d’Appello non vi era violazione delle distanze legali in quanto le opere non configuravano una nuova costruzione. In particolare:
- aveva escluso l’aumento di volumetria della sopraelevazione, non avendo la stessa determinato la creazione di nuovi locali;
- aveva ritenuto la tettoia un mero accessorio, non soggetto alla disciplina delle distanze legali come previsto dalle N.T.A. del Piano regolatore del Comune.
C. Cass. civ. 14/06/2023, n. 16975 ha cassato tale decisione, con rinvio per un nuovo esame della questione, sulla base delle seguenti considerazioni.
Ai fini del rispetto delle distanze nelle costruzioni (art. 873 c.c.), configura una costruzione qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti.
In altri termini, la riedificazione della struttura esterna di copertura superiore di un edificio (tetto e strutture ad esso funzionalmente assimilabili) non è costruzione (ai fini della disciplina delle distanze) se - e solo se - si tratta di un semplice rifacimento della struttura preesistente, nel senso che essa non comporta alcun aumento della sagoma d’ingombro dell’edificio (ivi compresa alcuna elevazione in altezza, misurata non sulla linea di gronda, bensì su quella di colmo, data dalla retta d'intersezione tra le due falde piane di un tetto inclinato).
Non rileva dunque la creazione o meno di eventuali locali a seguito della modifica.
Per quanto riguarda la tettoia, i giudici hanno affermato che le norme locali non possono modificare la nozione di costruzione del Codice civile, così come concretizzata dalla giurisprudenza. Sul punto è stata richiamata l'ord. C. Cass. civ. 14/04/2022, n. 12203 secondo cui, ai sensi dell'art. 873 c.c., esiste una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, anche se realizzata mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa.
I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c., ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (C. Cass. civ. 02/10/2018, n. 23843; C. Cass. civ. 07/10/2005, n. 19530).
Né, dunque, ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 c.c. e segg., la nozione di costruzione può identificarsi con quella di edificio (C. Cass. civ. 20/07/2011, n. 15972).
In conclusione la Corte ha ritenuto che le dimensioni della tettoia fossero tali da farla rientrare nel concetto di nuova costruzione, rimanendo irrilevante il carattere accessorio della stessa.
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