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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 04/10/2013, n. 1603
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 04/10/2013, n. 1603
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 04/10/2013, n. 1603
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 01/08/2014, n. 1090
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Testo del provvedimentoOmissis LA GIUNTA REGIONALE Omissis DELIBERA 1. di revocare, nella sua interezza, la deliberazione della Giunta regionale n. 1271 del 2 agosto 2013 R; 2. di approvare le prime disposizioni attuative della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 R “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”, relative a quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, della legge, come riportate nel documento allegato alla presente deliberazione che ne cos |
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Allegato 1 - Nuova classificazione delle zone sismiche del territorio regionale (Art. 3, comma 3, lettera a)Ai sensi dell’art. 3 (Funzioni della Regione), comma 3, della Legge regionale 31 luglio 2012, n. 23, “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”, la Regione definisce la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale. Si ricorda che con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 tutto il territorio nazionale era classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente. Tali zone erano individuate da 4 classi di accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni. Le prime tre zone della classificazione corrispondevano, dal punto di vista degli adempimenti previsti dalla legge 64/1974, alle zone di sismicità alta (zona 1), media (zona 2) e bassa (zona 3), mentre per la zona 4, veniva data facoltà alle regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica. L’ordinanza 3274 prevedeva (art. 2, comma 1), inoltre, che fossero le regioni a provvedere, sulla base dei criteri recati dall’allegato 1, all’individuazione, formazione e aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, ai sensi dell’art. 94, comma 2, lett. a) del d.lgs. 112/1998. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 5130 del 30 dicembre 2003 avente per oggetto “Approvazione della riclassificazione sismica del territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni”, in attuazione di quanto p |
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Allegato 2 - Elenco, ai fini di cui all’articolo 9, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Articolo 3, comma 3, lettera c))Edifici e opere di interesse strategico Edifici: - edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale (*); - edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (*); - edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*); - strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.); - centri funzionali di protezione civile; - edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza; |
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Allegato 3 - Modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti previsto dall’articolo 8 e modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti (Art. 3, comma 3, lettera d))Modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti Le modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti depositati presso i comuni sono disciplinate da quanto previsto agli articoli 7 e 8 della l.r. 23/2012 e dalle disposizioni di dettaglio seguenti. Le verifiche di controllo sono effettuate dalla struttura regionale competente su un campione del 10 % delle denunce depositate ai sensi dell’art. 8 della l.r. 23/2012. I progetti relativi agli edifici di interesse strategico di cui all’articolo 9 della l.r. 23/2012 sono tutti assoggettati a verifica da parte della struttura competente. La trasmissione da parte del comune alla struttura regionale competente della scheda informativa (allegato 6.2) di cui all’art. 7, comma 3, unitamente all’attestazione del Comune di avvenuto deposito (allegato 3.2), deve essere effettuata entro il termine di cinque giorni lavorativi dal rilascio dell’attestato dell’avvenuto deposito. La trasmissione deve essere effettuata inviando contestualmente i moduli (allegato 6.2 e 3.2) ai seguenti indirizzi di posta elettronica: e-mail: sismicoterritorio@regione.vda.it La struttura regionale competente provvede ad effettuare periodicamente il sorteggio a campione secondo l’art. 8, comma 1, e entro trenta giorni dal rilascio dell’attestato dell’avvenuto deposito, provvede a comunicare al soggetto che ha effettuato il deposito, nonché al comune territorialmente interessato, la sottoposizione a verifica del progetto sorteggiato. Con la medesima comunicazione viene data informazione al committente, oltre dell’avvio del procedimento, della struttura competente, del responsabile del procedimento e del responsabile dell’istruttoria ad essa preposti, della data entro la quale il procedimento deve concludersi e dell’ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedi |
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Allegato 3.1 - Modalità di effettuazione della verifica sull’osservanza delle norme tecniche dei progetti relativi agli interventi di nuova costruzione, di adeguamento, di miglioramento e di varianti sostanziali, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 23/2012Il controllo sul progetto è finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle Norme tecniche vigenti e in particolare la corretta qualificazione delle condizioni geomorfologiche e geotecniche del sito, l’idonea definizione dei livelli di sicurezza per le opere in progetto, nonché l’idonea illustrazione di tut |
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Allegato 3.2Denuncia dei lavori di realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, n |
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Allegato 41. Individuazione degli interventi strutturali privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità 1.1. Ambito di applicazione ed efficacia Ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 3, comma e), della legge regionale 23/2012 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”, gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità sono esclusi dalle procedure di vigilanza e di deposito, di cui agli artt. 7 e 8 della stessa legge. Ai fini del presente atto, si intendono “privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità”, quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati nell’elenco A, e di interventi su costruzioni esistenti individuati nell’elenco B, di seguito riportati. Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo, e dunque solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte dal presente Allegato possono essere ritenute prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati. Ogni altro intervento strutturale non inquadrabile o riconducibile a quelli indicati nelle liste A e B del presente documento, ai fini della denuncia/deposito deve essere classificato secondo i tipi di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, o al paragrafo 8.4 delle NTC 2008, o all’allegato 5 della DGR n. 1603 del 04/10/2013, ovvero: - Nuova costruzione (art. 3 del D.P.R. 380/2001); - Costruzione esistente soggetta ad intervento di adeguamento ai sensi del §8.4.1 delle NTC 2008; - Costruzione esistente soggetta ad intervento di miglioramento ai sensi del § 8.4.2 delle NTC 2008; - Costruzione esistente soggetta ad intervento di riparazione o intervento locale ai sensi del § 8.4.3 delle NTC 2008; - Variante sostanziale (allegato 5 della DGR n. 1603 del 04/10/2013); - Variante non sostanziale (allegato 5 della DGR n. 1603 del 04/10/2013). Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, sono previsti tre diversi livelli di adempimenti in capo al soggetto che deve realizzare l’intervento, in ragione delle caratteristiche dello stesso: a) per gli interventi contrassegnati dal codice (L0), non viene richiesta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto; b) per gli interventi contrassegnati dal codice (L1), è necessario predisporre, da parte di un progettista abilitato, la documentazione di cui al paragrafo 3, se non già usualmente prodotta per il rilascio del titolo abilitativo, diretta a rendere evidente la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli elenchi A e B.; c) per gli interventi contrassegnati dal codice (L2), il progettista abilitato deve predisporre, se non già usualmente prodotta per il rilascio del titolo abilitativo, la documentazione di cui al paragrafo 3, diretta a rendere evidente la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti indicati negli elenchi A e B. La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A e B in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione: - di più d’una delle nuove costruzioni individuate nell’elenco A, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente; ovvero - di più d’uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell’elenco B, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l’insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente Allegato. 1.2. Titoli abilitativi edilizi Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, là dove previsto, rimane fermo l’obbligo di acquisire il titolo abilitativo all’intervento edilizio, secondo la normativa urbanistica regionale vigente. Pertanto, la documentazione richiesta per gli interventi contrassegnati dai codici (L1) ed (L2) (di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1.1) fa parte integrante degli elaborati progettuali che devono essere predisposti dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, per la richiesta o la presentazione dei medesimi titoli edilizi. 1.3. Osservanza delle norme tecniche per le costruzioni Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fer |
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Allegato 5 - Criteri generali per individuare i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono, ai fini di cui alla legge regionale, carattere sostanziale, nonché la documentazione con cui dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi (Art. 3, comma 3, lettera f)Varianti non sostanziali Le vigenti norme tecniche per le costruzioni NTC 2008 precisano le attività da espletare nel caso di varianti nel capitolo 2, al paragrafo 2.2.3 (Verifiche), che recita così: “Per le opere per le quali nel corso dei lavori si manifestino situazioni significativamente difformi da quelle di progetto occorre effettuare le relative necessarie verifiche”. La normativa disciplina poi le variazioni relative alle strutture esistenti nell’ambito del Capitolo 8 (Costruzioni esistenti), paragrafo 8.3 e 8.4 della NTC 2008 nonché nel capitolo C8 della circolare 2 febbraio 2009, n. 617. Si richiamano in particolare per le costruzioni esistenti il paragrafo C8.1 della circolare 617/2009 che definisce i casi in cui la struttura è da considerarsi completamente realizzata, e il punto C8 che così dispone: “si prevede che la valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano interventi strutturali…” ; si richiama inoltre il paragrafo 8.4.3 (Riparazione o intervento locale) delle NTC 2008, con cui si specifica che “il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto ……alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento alle condizioni di sicurezza preesistenti”. |
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Allegato 66.1 Elenco della documentazione tecnica necessaria all’avvio degli interventi a |
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Allegato 6.1 - Elenco della documentazione tecnica necessaria all’avvio degli interventi ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. g), della l.r. 23/2012Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 6.2Modello di denuncia/scheda informativa di cui all’art. 7, comma 3 della l.r. 23/2012 |
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Allegato 7Art. 14 - Diritti e spese di istruttoria Per la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 3, lettera g), e per le verifiche di cui all’art. 8 della Legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di diritti di spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della Regione e dell’attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte del Comune territorialmente competente. Contestualmente alla presentazione al Comune territorialmente competente del “Modello di denuncia/scheda informativa” di cui all’allegato 6.2 della presente deliberazione, dovrà essere allegata al modello stesso copia della ricevuta del versamento dei diritti e delle spese di istruttoria effettuato a favore del Comune. Il mancato versamento degli oneri previsti dalla dall’art. 14 della LR 23/2012 costituisce motivo di improcedibilità e il Comune non potrà quindi rilasciare l’”Attestazione di avvenuto deposito” di cui all’allegato 3.2. Al fine di poter assolvere agli obblighi di cui all’art. 14 della LR 23/2012, ogni Comune, in forma singola o associata, provvederà con proprio atto a definire le modalità di pagamento (bonifico, bollettino postale, ecc.) e gli estremi del conto corrente di appoggio, nonché la causale. Relativamente ai soli progetti estratti e quindi soggetti a verifica a campione da parte della struttura regionale competente, il committente è tenuto al versamento di un contributo per lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo a favore della Regione. A tal fine, la struttura regionale competente, una volta eseguito il sorteggio, con la stessa lettera con cui provvede a comunicare al soggetto che ha effettuato il deposito la sottoposizione a verifica del progetto depositato, indica le mo |
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