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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 02/08/2013, n. 1271

Approvazione delle prime disposizioni attuative di cui all’art. 3 comma 3, della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche".
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Richiamata la legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 R “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche” che, nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, capo IV, del d.p.r. 380/2001 R, disciplina le attività dirette a garantire la tutela dell’incolumità delle persone e dei beni sul territorio regionale interamente classificato a bassa sismicità nonché le modalità e i criteri per l’esercizio delle relative funzioni di vigilanza;

Preso atto che la citata legge regionale 23/2012, all’articolo 3, comma 3, dispone che la Giunta regionale con propria deliberazione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della medesima legge e d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, deve:

a) definire la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale;

b) stabilire le modalità di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, così come definite dalla normativa vigente;

c) individuare gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

d) stabilire le modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti previsto dall’articolo 8 e le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti;

e) definire gli indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, in conformità al d.p.r. 380/2001;

f) definire i criteri generali per individuare i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono, ai fini di cui alla stessa legge, carattere sostanziale, nonché la documentazione con cui dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi;

g) definire la documentazione tecnica necessaria all’avvio degli interventi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, compresi i contenuti della scheda informativa di cui all’art. 7, comma 3;

h) definire le modalità di presentazione in formato elettronico e in via telematica della

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ALLEGATO 1

Art. 3, comma 3, lettera a):

Nuova classificazione delle zone sismiche del territorio regionale.

Ai sensi dell’art. 3 (Funzioni della Regione), comma 3, della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23, “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”, la Regione definisce la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale.

Si ricorda che con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 tutto il territorio nazionale era classificato come sismico e suddiviso in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente. Tali zone erano individuate da 4 classi di accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni. Le prime tre zone della classificazione corrispondevano, dal punto di vista degli adempimenti previsti dalla legge 64/1974, alle zone di sismicità alta (zona 1), media (zona 2) e bassa (zona 3), mentre per la zona 4 veniva data facoltà alle regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica.

L’ordinanza 3274 prevedeva (art. 2, comma 1), inoltre, che fossero le regioni a provvedere, sulla base dei criteri recati dall’allegato 1, all’individuazione, formazione e aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, ai sensi dell’art. 94, comma 2, lett. a) del d.lgs. 112/1998.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 5130 del 30 dicembre 20

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ALLEGATO 2

Articolo 3, c omma 3, lettera c):

Elenco, ai fini di cui all’articolo 9, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.


Edifici e opere di interesse strategico

Edifici:

- edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale (*);

- edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (*);

- edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*);

- strutt

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ALLEGATO 3

Art. 3, comma 3, lettera d):

Modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti previsto dall’articolo 8 e modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti.


Modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti.

Le modalità di effettuazione del controllo a campione dei progetti depositati presso i comuni sono disciplinate da quanto previsto agli articoli 7 e 8 della l.r. 23/2012 e dalle disposizioni di dettaglio seguenti.

Le verifiche di controllo sono effettuate dalla struttura regionale competente su un campione del 10 % delle denunce depositate ai sensi dell’art. 8 della l.r. 23/2012.

I progetti relativi agli edifici di interesse strategico di cui all’articolo 9 della l.r. 23/2012 sono tutti assoggettati a verifica da parte della struttura competente.

Ad avvenuta trasmissione da parte del comune della scheda informativa (allegato 6.2) di cui all’art. 7, comma 3 (la trasmissione deve essere effettuata entro il termine di cinque giorni dalla presentazione della documentazione e del rilascio dell’attestato dell’avvenuto deposito), la struttura regionale competente provvede ad effettuare il sorteggio a campione secondo l’art. 8, comma 1, e entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione medesima e del rilascio dell’attestato dell’avvenuto deposito, provvede a comunicare al soggetto che ha effettuato il deposito, nonché al comune territorialmente interessato, la sottoposizione a verifica del progetto sorteggiato. Con la medesima comunicazione viene da

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ALLEGATO 3.1

Modalità di effettuazione della verifica sull’osservanza delle norme tecniche dei progetti relativi agli interventi di nuova costruzione, di adeguamento, di miglioramento e di varianti sostanziali, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 23/2012.

Il controllo sul pro

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ALLEGATO 3.2
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Denuncia dei lavori di realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, a struttura metallica, in legno e muratura e contestuale deposito della documentazione tecnica necessaria per l’avvio degli interventi di costruzione, adeguamento, miglioramento e varianti sostanziali

Parte di provvedimento in formato grafico

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ALLEGATO 3.3
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Denuncia dei lavori di realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, a struttura metallica, in legno e muratura e contestuale deposito della documentazione tecnica necessaria per l’avvio degli interventi di costruzione, adeguamento, miglioramento e varianti sostanziali

Parte di provvedimento in formato grafico

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ALLEGATO 4

Art. 3, comma 3, lettera e):

Indirizzi per l’individuazione degli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, in conformità al d.p.r. 380/2001.

Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità.

Premessa.

L’art. 83, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che impone il rispetto di prescrizioni nelle zone sismiche, così recita: “Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche …”.

La norma introduce quindi un metodo di valutazione essenzialmente qualitativo e non dimensionale per definire il suo campo di applicazione; la disposizione assoggetta potenzialmente all’osservanza della normativa antisismica tutte le costruzioni senza escluderne nessuna a priori adottando come unico metodo quello della valutazione della sicurezza legata al concetto di pubblica incolumità, a prescindere dal tipo di costruzione o dei materiali usati.

La norma risulta però di non semplice applicazione laddove puntualizza “…possa comunque interessare la pubblica incolumità … “ con una definizione alquanto generica.

Si ritiene quindi necessario e opportuno formulare alcune considerazioni che permettano di individuare, in relazione alle caratteristiche tecniche nonché per dimensioni e funzioni, quali interventi possano ragionevolmente essere inclusi tra quelli non rilevanti per la pubblica incolumità ai fini sismici.

Innanzitutto all’art. 1, comma 1, della l.r. 23/2012 si precisa che “la … legge … disciplina le attività dirette a garantire la tutela dell’incolumità delle persone e dei beni sul territorio regionale..”. Per incolumità pubblica, ai fini della normativa in argomento, si deve quindi intendere innanzitutto l’integrità fisica della popolazione ma anche dei beni sul territorio: risulta così di fondamentale importanza tenere in debito conto i possibili effetti, conseguenti ad un eventuale collasso o danneggiamento delle costruzioni oggetto di realizzazione, ai fini della sicurezza fisica delle persone e dei beni coinvolti in tali eventi.

Anche il tipo di opera e la sua importanza, o meno, in termini fisico/dimensionali, concorrono alla valutazione circa l’esclusione o meno dell’opera dall’applicazione della norma; così come la presenza continua, ovvero saltuaria/sporadica di persone all’interno o nei pressi di costruzioni più o meno modeste, è anch’e

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ALLEGATO 5

Art. 3, comma 3, lettera f):

Criteri generali per individuare i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono, ai fini di cui alla legge regionale, carattere sostanziale, nonché la documentazione con cui dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi.


Varianti non sostanziali

Le vigenti norme tecniche per le costruzioni NTC 2008 precisano le attività da espletare nel caso di varianti nel capitolo 2, al paragrafo 2.2.3 (Verifiche), che recita così: “Per le opere per le quali nel corso dei lavori si manifestino situazioni significativamente difformi da quelle di progetto occorre effettuare le relative necessarie verifiche”.

La normativa disciplina poi le variazioni relative alle strutture esistenti nell’ambito del Capitolo 8 (Costruzioni esistenti) , paragrafo 8.3 e 8.4 della NTC 2008 nonché nel capitolo C8 della circolare 2 febbraio 2009, n. 617. Si richiamano in particolare per le costruzioni esistenti il paragrafo C8.1 della circolare 617/2009 che definisce i casi in cui la struttura è da considerarsi completamente realizzata, e il punto C8. che così dispone: “si prevede che la valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano interventi strutturali…” ; si richiama inoltre

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ALLEGATO 6

6.1 Elenco della documentazione tecnica necessaria all’avvio degli interventi ai sensi dell&rsq

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ALLEGATO 6.1
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Elenco della documentazione tecnica necessaria all’avvio degli interventi ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. g), della l.r. 23/2012

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ALLEGATO 6.2
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Modello di denuncia/scheda informativa di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012

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