L. R. Veneto 31/12/2012, n. 54 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Veneto 31/12/2012, n. 54

Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/07/2024, n. 18
- L.R. 24/05/2023, n. 9
- L.R. 15/03/2022, n. 6
- L.R. 20/04/2021, n. 5
- L.R. 29/12/2020, n. 39
- L.R. 01/12/2020, n. 37
- L.R. 19/12/2019, n. 48
- L.R. 17/05/2016, n. 14
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Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le funzioni della Giunta regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l'assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della

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Art. 2 - Attività di governo

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 11, 33 e 54 dello Statuto definisce e realizza gli obiettivi e i programmi di governo e di amministrazione e verifica il conseguimento dei risultati della gestione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla Giunta regionale compete:

a) la definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti, standard e priorità, nonché la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;

b) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta regionale, ivi compresa l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie,

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Art. 2-bis - Intese tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale

N3

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Art. 3 - Funzionamento degli organi di governo

1. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

2. I membri incaricati ai sensi del comma 1, nell'ambito delle funzioni permanentemente loro attribuite, e in base ai principi e criteri stabiliti e determinati dalla Giunta regional

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Art. 4 - Compiti della dirigenza e responsabilità di gestione

1. I Dirigenti operano, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, dello Statuto, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché per l'attuazione dei programmi; ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione deg

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Art. 5 - Criteri di organizzazione

1. L'azione della Giunta regionale è ispirata ai principi di imparzialità, di efficacia e di economicità; essa è diretta al miglioramento dei processi e dei servizi offerti anche attraverso la crescita professionale e la responsabilizzazione dei propri dipendenti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi di responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

2. Il sistema organizzativo è ordinato secondo i seguenti criteri:

a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee o interdipendenti rispetto ad un risultato, distinguendo funzioni finali e funzioni strumentali;

b) integrazione e coordinamento tra l'attività delle diverse strutture e posizioni;

c) collegamento delle attività delle strutture attraverso

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Art. 6 - Strutture di supporto della Giunta regionale

1. Sono istituite, quali strutture di supporto della Giunta regionale:

a) la Segreteria della Giunta regionale;

b) la Direzione del Presidente della Giunta regionale.

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Art. 7 - Segreteria della Giunta regionale e Direzione della Presidenza

1. L'incarico di Segretario della Giunta regionale è conferito dalla Giunta, entro sessanta giorni dall'insediamento, su proposta del Presidente della Giunta regionale, al personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall'esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell'attività a livello diri

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Art. 8 - Segreterie dei componenti della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate Segreterie.

2. Per ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, tenuto conto del numero dei componenti della Giunta regionale e dei compiti permanenti di istruzione affidati a ciascuno ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, nonché del limite di cui al comma 4-bis, determina con proprio provvedimento, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui al comma 1. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura. N11

3. Alle Segreterie, esclusa quella della Direzione del Presidente della Giunta regionale, compete esclusivamente l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti della Giunta non riconducibili

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Art. 9 - Struttura organizzativa della Giunta regionale

1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, è distinto nei due ruoli organici del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

a) Segreteria generale della programmazione;

b) Aree: macro strutture articolate in Direzioni, Unità Organizzative ed eventuali Strutture temporanee e di progetto, corrispondenti a vaste materie di interesse nell'ambito delle politiche di intervento regionale, cui è preposto un Direttore;

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Art. 10 - Segreteria generale della programmazione

1. Il responsabile della Segreteria generale della programmazione è nominato dalla Giunta regionale con funzioni di coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all'articolo 2; l'incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura. N27

2. Il Segretario generale della programmazione coordina l'attività dei Direttori di Area, supporta l'azione amministrativa della Giunta regionale, cura i rapporti amministrativi e organizzativi c

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Art. 11 - Aree

N32

1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 3, determina il numero, le attribuzioni e le competenze delle Aree in base a criteri di omogeneità, economicità ed efficienza.

2. I Direttori di Area, ciascuno con riferimento alla propria Area di competenza:

a) collaborano nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi e sono diretti e coordinati funzionalmente dal Segretario generale della programmazione;

b) elaborano proposte per la formulazione di piani, programmi e progetti di legge, nonché analisi delle azioni volte alla semplificazione delle procedure, assicurando, per quanto di competenza, lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi;

c) verificano in ogni fase, anche intermedia, la reali

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Art. 12 - Direzioni

N33

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Art. 13 - Compiti dei Direttori di Direzione

N34

1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 3, determina il numero, le attribuzioni e le competenze delle Direzioni in base a criteri di omogeneità, economicità ed efficienza.

2. I Direttori di Direzione, con riferimento alla rispettiva competenza, nell'ambito dell'azione di coordinamento e di direzione dei Direttori di Area:

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Art. 14 - Compiti dei Direttori di Sezione

N35

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Art. 15 - Direzioni di Area

N36

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Art. 16 - Comitato dei Direttori

1. È istituito il Comitato dei Direttori di Area, allo scopo di assicurare lo sviluppo armonico ed omogeneo delle azioni programmate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con funzioni di racc

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Art. 17 - Unità Organizzative

N40

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Art. 18 - Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa

N42

1. I Direttori di Unità Organizzativa svolgono le seguenti funzioni:

a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risult

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Art. 19 - Strutture temporanee e di progetto

1. La Giunta regionale può istituire strutture temporanee, per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata per un massimo di un anno, ovvero di progetto, per la gestione di specifici progetti pr

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Art. 19-bis - Responsabile del procedimento

N51

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Art. 20 - Posizioni organizzative

1. La Giunta regionale istituisce Posizioni Organizzative di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgime

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Art. 20-bis - Personale in distacco

N53

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Art. 20-ter - Mobilità del personale tra pubblico e privato

N54

1. Il personale con qualifica anche dirigenziale può, a domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attiv

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Art. 21 - Disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Direzione, di Direttore di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del soggetto interessato, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, anche all'estero, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento

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Art. 22 - Trasparenza degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla presente legge comporta:

a) che la documentata esperienza professionale s

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Art. 23 - Dirigenza

1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica e in un unico profilo professionale correlato al contenuto peculiare della prestazione, ai titoli e alle abilitazioni professionali prescritte dalla legge.

2. L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene:

a) per

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Art. 23-bis - Potere sostitutivo

N63

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Art. 24 - Assenza, temporaneo impedimento, cessazione

N83

1. Ove il Segretario generale della programmazione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Area nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione. N64

2. Ove un Direttore di Area sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte dal Vicedir

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Art. 25 - Verifica e valutazione dell'attività di gestione

1. Fatta salva la responsabilità disciplinare secondo la normativa vigente ed il contratto collettivo, i Direttori ed i Dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti. All'inizio di ogni anno i Direttori di Direzione e di Unità Organizzativa, trasmettono al Direttore di Area cui afferiscono e questi, per il tramite del Segretario generale della programmazione, alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché il programm

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Art. 26 - Comitato dei garanti

1. I provvedimenti di cui all'articolo 25, commi 5 e 6, sono adottati sentito il Comitato dei garanti i cui componenti sono nominati, nel rispetto del pr

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Art. 27 - Merito e premi

1. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie strutture, promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità sono:

a) le progressioni economiche di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 20

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Art. 27-bis - Istituti di partecipazione

N74

1. La Regione, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, favorisce la partecipazione dei lavoratori alla organizza

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Art. 28 - Organismo indipendente di valutazione

1. È istituito l'Organismo indipendente di valutazione unico per la verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione. N75

2. L'Organismo indipendente di valutazio

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Art. 29 - Dotazione Organica

1. La Giunta regionale procede alla determinazione della dotazione organica e, almeno a scadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativ

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Art. 30 - Regolamenti di attuazione

N78

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Art. 31 - Disposizioni transitorie e finali

1. N82

2. N81

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Art. 32 - Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse allocate alle upb U0017 "Oneri per il personale" e

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Art. 33 - Abrogazioni

1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti attuativi della presente legge, sono abrogati gli ar

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Art. 34 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

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