Comma abrogato dall’art. 8, comma 1, L.R. 20 aprile 2021, n. 5, così recitava:

"1. Per la prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la determinazione della dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di supporto del Presidente, del Vicepresidente, di ciascuno dei componenti della Giunta regionale e alla Direzione del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 8, è ridotta per ciascuna struttura di almeno un terzo della dotazione esistente al momento dell'insediamento della nuova Giunta regionale."

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