Comma abrogato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 20/04/2021, n. 5, così recitava:

"2. In via transitoria, fino alla fine della corrente legislatura, nell'ambito delle Segreterie di cui all'articolo 8, può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all'articolo 20."

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