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12/05/2023

Necessità della forma scritta per conclusione e proroga dei contratti pubblici

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che la pubblica amministrazione non può assumere impegni, né concludere o prorogare contratti, se non in forma scritta.

Fattispecie
Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici, l'ANAC ha acquisito elementi da cui sono emerse talune anomalie riferibili all'esecuzione dei contratti stipulati da una società in house del comune di Napoli e alcuni operatori economici.
In particolare, una delle anomalie consisteva nel fatto che, successivamente alla data di scadenza di un contratto per l’affidamento diretto di alcuni servizi, la società aveva continuato nei rapporti contrattuali in essere e ad effettuare pagamenti nei confronti degli operatori economici in assenza di un valido titolo giuridico idoneo.

Considerazioni ANAC
L'ANAC ha rilevato che la società in house aveva deciso arbitrariamente di prorogare il contratto oltre i limiti temporali previamente delineati dal bando di gara, in assenza sia di un contratto scritto che di una determina volta ad esplicitare le motivazioni sottese alla scelta di prolungare gli affidamenti agli aggiudicatari uscenti.

In proposito, l'ANAC, con la Delibera del 15/03/2023, n. 119, ha ribadito che per i contratti della pubblica amministrazione, vi è l’obbligo della forma scritta ad substantiam, per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date.
Tale principio trova applicazione non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per l’eventuale rinnovazione dello stesso.
La forma scritta assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale.
Peraltro, all’affidamento senza una procedura competitiva deve essere equiparato il caso in cui, all’aggiudicazione della gara, segua, dopo scadenza dell’appalto, un regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel quadro normativo; le proroghe dei contratti affidati con gara, infatti, sono consentite se già previste ab origine e comunque entro termini determinati, mentre, una volta che il contratto scada e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa proroga deve essere equiparata ad un affidamento senza gara.

Dalla redazione