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11/05/2023

RTI e carenze in precedente affidamento, chiarimenti della Corte UE

Secondo la Corte di giustizia UE le carenze in un precedente contratto di appalto aggiudicato ad un RTI non determinano l’automatica impossibilità per tutti i membri del raggruppamento di partecipare a nuove procedure. Tali soggetti devono infatti avere la possibilità di dimostrare di non essere all’origine delle carenze che hanno condotto alla risoluzione del contratto di appalto precedente.

La Corte di giustizia UE ha interpretato l’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, paragrafo 4, lett. g) inerente al motivo di esclusione facoltativo connesso a inadempienze in un precedente affidamento. La norma è confluita nell’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. e-ter), secondo il quale le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

Nel caso di specie si trattava di un raggruppamento di imprese i cui membri erano stati inseriti nell’elenco degli operatori inaffidabili, con preclusione temporanea di partecipare a nuove procedure di aggiudicazione, a causa della risoluzione di un contratto di appalto per inadempimento sostanziale. I soggetti partecipanti al raggruppamento domandavano la cancellazione dall’elenco.
Il giudice del rinvio sottoponeva la questione alla Corte europea, chiedendo se l’inserimento automatico nella lista fosse compatibile con il requisito della valutazione individualizzata in sede di applicazione dei motivi di esclusione previsti dalla Direttiva 2014/24/UE.

In proposito la Corte UE (sentenza 26/01/2023, causa C-682/21) ha ritenuto che al fine di rispettare le caratteristiche essenziali del motivo di esclusione facoltativo previsto all’art. 57, della Direttiva 2014/24/UE paragrafo 4, lett. g), e il principio di proporzionalità, un siffatto regime deve essere strutturato in modo tale che, preliminarmente all’inserimento nell’elenco dei fornitori inaffidabili di un operatore economico che sia membro di un raggruppamento al quale era stato aggiudicato un contratto di appalto pubblico risolto, devono essere oggetto di una valutazione concreta tutti gli elementi pertinenti forniti da tale operatore per dimostrare che il suo inserimento in detto elenco sarebbe ingiustificato alla luce del suo comportamento individuale.
Non si può dunque ammettere che un tale operatore economico venga automaticamente qualificato come inaffidabile e sia oggetto di un’esclusione temporanea senza che il suo comportamento sia stato preliminarmente valutato, in modo concreto e individualizzato, alla luce di tutti gli elementi pertinenti.
Pertanto, ciascun membro del raggruppamento deve avere la possibilità di dimostrare che le carenze che hanno condotto alla risoluzione dell’appalto non erano collegate alla sua condotta.
Qualora, a seguito di una valutazione concreta e individualizzata del comportamento dell’operatore interessato alla luce di tutti gli elementi pertinenti, risulti che quest’ultimo non era all’origine delle carenze constatate e che non si poteva ragionevolmente pretendere da lui che facesse più di quanto ha fatto per porre rimedio a tali carenze, il diritto europeo osta a che lo stesso sia inserito nell’elenco dei fornitori inaffidabili.
Tale interpretazione non è inficiata dalla possibilità, per l’operatore interessato, di sottrarsi all’esclusione dalla partecipazione a nuove procedure dimostrando di aver adottato misure riparatorie. Infatti, non si può pretendere che un tale operatore dimostri di aver adottato misure riparatorie allorché il suo comportamento individuale è estraneo alle carenze che hanno condotto alla risoluzione dell’appalto.

Dalla redazione