D.L. 31/03/2023, n. 35 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 31/03/2023, n. 35

Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
In vigore dal 01/04/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/06/2024, n. 89 (L. 08/08/2024, n. 120)
- D.L. 10/08/2023, n. 104 (L. 09/10/2023, n. 136)
- L. 26/05/2023, n. 58 (legge di conversione), in vigore dal 31/05/2023.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e le relative norme interne di attuazione;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

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Art. 1. - Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.

1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, primo comma:

1) al primo periodo, le parole «partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano le società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a., la Regione siciliana e la Regione Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all’articolo 3-bis.»; N1

2) il secondo periodo è abrogato;

a-bis) all’articolo 1, terzo comma, le parole: “delle Ferrovie dello Stato e dell’ANAS” sono sostituite dalle seguenti: “delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.”; N2

b) all’articolo 2:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

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Art. 2. - Rapporto di concessione

1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., di seguito denominata: «società concessionaria», di cui all’articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riacquista efficacia la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di seguito denominato: «opera», comprensivo dell’opera di attraversamento e delle relative opere a terra. N4

2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell’articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell’azionista ai fini della nomina degli organi sociali. N9

3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. N10

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per i succes

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Art. 3. - Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell’opera

1. In coerenza con la qualificazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’opera è inserita nell’Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l’indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo.

2. Il progetto definitivo dell’opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, è integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell’opera. Nella relazione sono altresì indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:

a) alle norme tecniche per le costruzioni NTC2018, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, e alle conseguenti modifiche alla modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica; N3

b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;

c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salve deroghe; N3

d) alla compatibilità ambientale;

e

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Art. 3-bis - Procedure espropriative relative all’opera

N6

1. Con riguardo alle procedure espropriative previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l’autorità espropriante costituisce uno spazio internet ad accesso riservato, denominato “cassetto virtuale”, finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l’accesso agli atti, nonché uno spazio internet a libero accesso, denominato “fascicolo virtuale”, finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette.

2. Le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale e le modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio, nonché il flusso informativo fra l’autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notificazione degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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Art. 4. - Disposizioni finali

2. All’articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: «In sede di prima applicazione del disposto di cui all’articolo 2, secondo comma, della presente legge» sono soppresse.

3. La società concessionaria e il contraente generale nonché gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell’articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie e condizioni:

a) la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, alle azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell’opera, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati; N3

b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al presente comma, e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi;

b-bis) l’accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies; N7

b-ter)

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Art. 5. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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