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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 15/03/2023, n. 056/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 15/03/2023, n. 056/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 15/03/2023, n. 056/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 15/03/2023, n. 056/Pres.
- D. Pres. R. 18/04/2024, n. 047/Pres.
- D. Pres. R. 22/05/2023, n. 094/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) con la quale la Regione ha delineato una serie di misure a sostegno del tessuto produttivo, alla valorizzazione del commercio e alla promozione del turismo in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, adottando misure idonee a fronteggiare la crisi economica che investe il settore produttivo regionale e la sua concreta ripartenza; Visto, i |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) albergo diffuso: struttura ricettiva alberghiera di cui all’articolo 22, comma 7 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) che, alla data di presentazione della rendicontazione, abbia presentato regolare SCIA presso il comune di competenza per lo svolgimento de |
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Art. 3 - Soggetti beneficiari1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le amministrazioni comunali della Regione Friuli Venezia Giulia che, congiuntamente a operatori ec |
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Art. 4 - Regime di aiuto1. Per ciascuno dei soggetti beneficiari, partecipanti al progetto unitario, che abbia natura di impresa, i contributi sono concessi secondo la regola “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2831/2023 (Regolamento della Commissione relativo all’ap |
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Art. 5 - Iniziative finanziabili1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’’articolo 35 della legge regionale 3/2021, i contributi sono concessi, nell’ambito di progetti unitari per la creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti anche in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico, per i seguenti interventi: a) ammodername |
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Art. 6 - Spese ammissibili1. Sono ammesse al contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, relative a: a) lavori e impianti, anche digitali, inclusi in un quadro economico redatto in conformità alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e relativi regolamenti di attuazione; |
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Art. 8 - Cumulabilità del contributo1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il |
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Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda1. Le domande di contributo sono presentate dal Comune Capofila al Servizio della Regione Friuli Venezia Giulia competente in materia di turismo, prima dell’avvio delle iniziative inserite nel progetto unitario, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all’indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di turismo e pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 2. Le domande sono presentate dall’1 marzo al 30 aprile di ogni anno; entro tali termini è ammessa la presentazione di una sola domanda a valere sull’intero progetto. N6 3. Le domande si considerano validamente presentate se: a) sono inviate mediante la casella di PEC dell’amministrazione comunale in qualità di capofila del progetto oggetto di contributo; b) sono sottoscritte con firma digitale dal legale rapprese |
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Art. 10 - Avvio e conclusione dell’iniziativa1. Per avvio dell’iniziativa si considera la prima data utile a seconda delle seguenti tipologie: a) nel caso di acquisto d |
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Art. 11 - Informazioni sul procedimento e nota informativa1. Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 |
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Art. 12 - Istruttoria delle domande1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti del progetto e per la singola tipologia di intervento, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazi |
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Art. 13 - Formazione della graduatoria1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell’articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000. Nella graduatoria |
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Art. 14 - Concessione del contributo1. I contributi sono concessi, ai sensi degli articoli 56 e 59 della legge regionale 14/2002, con decreto del Direttore del Servizio compe |
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Art. 15 - Vincolo di destinazione e altri obblighi del beneficiario1. Ai sensi degli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobil |
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Art. 16 - Variazione e proroga dell’iniziativa1. I beneficiari del contributo sono tenuti all’esecuzione dell’iniziativa conformemente al progetto iniziale. 2. Le |
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Art. 17 - Variazioni soggettive dei beneficiari1. In caso di variazioni del proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento finanziato, per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti specifica domanda di subentro; |
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Art. 18 - Rendicontazione della spesa1. Il Comune Capofila trasmette le rendicontazioni delle spese sostenute da ciascun beneficiario per la realizzazione dell’intero progetto unitario entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione, mediante invio a mezzo PEC, all’indirizzo economia@certregione.fvg.it, corredata da una relazione illustrativa finale del progetto realizzato, da un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite da tutti i beneficiari sottoscrittori dell’accordo, nonché dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione per ciascun intervento reali |
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Art. 19 - Liquidazione del contributo ed erogazione anticipata1. Il contributo è erogato in via definitiva entro novanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all’articolo 18. |
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Art. 20 - Annullamento e revoca del provvedimento di concessione1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del |
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Art. 21 - Rideterminazione del contributo |
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Art. 23 - Ispezioni e controlli |
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Art. 24 - Rinvio1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alle leggi regionali 7/2000, 14/2002, 19/2009 e relativi regola |
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Art. 26 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegato A
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