Il comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 142/1991 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991) prevede che: "Per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette, anche istituite ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente predispone, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un apposito piano di intervento per la redazione e l'attuazione del quale é autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992, e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Tutela dei terreni agricoli dagli incendi"".

Dalla redazione