Il secondo comma dell'art. 23 della L. 1° dicembre 1986, n. 879 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità), è il seguente:

«Il limite previsto dal secondo comma dell'art. 7 del D.L. 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella L. 16 marzo 1972, n. 88, e dal quarto comma dell'art. 3 del D.L. 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella L. 17 maggio 1973, n. 205, è ulteriormente elevato a lire 20 milioni per gli aventi diritto che non abbiano ottenuto la liquidazione finale del contributo».

Dalla redazione