Dopo un faticoso percorso giurisprudenziale è stata infatti respinta la tesi (che tuttavia talora nuovamente riaffiora, v. Cons Stato 26 maggio 2015, n. 2647 [R=WCS26MA20152647]) secondo la quale il reato edilizio implicherebbe un duplice obbligo: in un momento iniziale l’obbligo di non realizzare uno stato antigiuridico (nella specie iniziando la costruzione abusiva); nella seconda fase, l’obbligo di far cessare tale stato, omettendo di porre termine alla situazione antigiuridica (non demolendo il manufatto abusivo), con la conseguenza che la prescrizione non decorrerebbe fino a quando persiste l’illiceità dell’intervento edilizio. La ragione principale per la quale tale tesi è stata respinta sta in ciò che all’interno della norma incriminatrice non è rinvenibile alcuna previsione circa l’esistenza di un obbligo secondario di rimozione.

Dalla redazione