Va rilevato che l’acquisto delle opere, dell’area di sedime e della ulteriore area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive si verifica automaticamente e di diritto al semplice verificarsi della condizione prevista (cioè del mancato ripristino nel termine di novanta giorni); di conseguenza l’atto che dispone l’acquisizione ha un carattere dichiarativo e non costitutivo (come dimostra la circostanza che l’acquisizione non è impedita dal ripristino che venga eseguito dopo la scadenza del termine di novanta giorni) (T.A.R. Lazio-Latina, sez. I, 9 febbraio 2017, n. 79 R). Inoltre, secondo T.A.R. Lombardia-Brescia, sez. I, 29 novembre 2018, n. 1141 R, sussiste a carico dell’Amministrazione l’obbligo di esplicitare le modalità del calcolo (in relazione ai richiamati parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) con cui l’Ufficio tecnico dell’ente locale è pervenuto alla individuazione dell’area ulteriore. Pertanto l’Amministrazione procedente è tenuta ad indicare puntualmente, nell’atto di acquisizione, la classificazione urbanistica ed il relativo regime per l’area oggetto dell’abuso edilizio e quindi sviluppare (in base agli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, conseguentemente applicabili) il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, disponendone comunque l’acquisizione - laddove dovesse risultare una superficie superiore - nel limite massimo di dieci volte dell’area di sedime.

Dalla redazione