Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 46 - Violazioni relative alle esportazioni
Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera b), dell'art. 8, il cedente è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria si applica nel caso di cessione senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 38-quater qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti.
La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del 10 per cento a titolo di soprattassa.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8, il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti è punito con la pena pecuniaria da 2 a 6 volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del limite è dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o commissionario di cui al secondo comma dell'art. 8 dei beni acquistati per essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena non può superare il quadruplo dell'imposta e non si applica se questa viene versata, con la maggiorazione del 20 per cento a titolo di soprattassa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa regolarizzazione della relativa fattura.
I contribuenti che, entro i termini stabiliti, non hanno effettuato le comunicazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 ovvero non hanno inviato il prospetto analitico di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sono puniti con la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a due milioni e cinquecentomila.
Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per cento.”
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
11/12/2024
- Giurisprudenza casa: disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone da Italia Oggi
- Concordato, dichiarazione integrativa anche per correggere errori o omissioni da Italia Oggi
- Ambiente, sì alla semplificazione delle valutazioni da Italia Oggi
- Fonti rinnovabili, interventi di interesse pubblico prevalente da Italia Oggi
- Patente a crediti vincolante solo per i nuovi appalti da Italia Oggi
- Danno da lesione per affidamento incolpevole nella Pa da Il Sole 24 Ore