Articolo sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29/01/1979, n. 24; modificato dall'art. 10 del D.L. 20/06/1996, n. 323 (L. 08/08/1996, n. 425); abrogato dall'art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471 e, successivamente, confermata l’abrogazione dall’art. 101, comma 2, del D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173, a decorrere dal 01/01/2026, così recitava:

“Art. 44 - Violazione dell'obbligo di versamento

Chi non versa in tutto o in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, è soggetto a una soprattassa pari alla somma non versata o versata in meno.

Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui agli articoli 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata o versata in meno.”

Dalla redazione