N643 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 10, del D. Leg.vo 02/02/2006, n. 40; sostituito dall’art. 47, comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69; modificato dall’art. 75, comma 1, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98) e, successivamente, sostituito, dall’art. 1-bis, comma 1, del D.L. 31/08/2016, n. 168 (L. 25/10/2016, n. 197).

Ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, del D.L. 168/2016 la disposizione si applica ai ricorsi depositati successivamente al 30/10/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

In seguito, il presente articolo è stato sostituito dall’art. 3, comma 28, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 01/01/2023 e, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 si applica anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Dalla redazione