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D.L. 31/08/2016, n. 168

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
Stralcio. In vigore dal 31/08/2016.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/04/2020, n. 28 (L. 25/06/2020, n. 70)
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- D.L. 08/03/2020, n. 11
- D.L. 04/10/2018, n. 113 (L. 01/12/2018, n. 132)
- L. 27/12/2017, n. 205
- L. 25/10/2016, n. 197 (Legge di conversione). In vigore dal 30/10/2016, in corsivo
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


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Capo I - Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la corte di cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari
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3033020 6483899
Art. 1 - Omissis


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3033020 6483900
Art. 1-bis. - Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 375:

1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio";

b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice";

c) all'articolo 377:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

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3033020 6483901
Art. 2 - Art. 6 Omissis


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3033020 6483902
Capo II - Misure urgenti per la Giustizia amministrativa
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3033020 6483903
Art. 7 - Disposizioni sul processo amministrativo telematico

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.»;

b) all'articolo 136:

01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”;

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.»;

2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al

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Art. 7-bis. - Sinteticità e chiarezza degli atti di parte

1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e dell'attuazione del processo amministrativo telematico, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto disposto dalle norme di attuazione";

b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2:

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Art. 8 - Art. 10 - Omissis


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3033020 6483906
Capo III - Disposizioni finanziarie e finali
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3033020 6483907
Art. 11 - Disposizioni finanziarie

1. Omissis

2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del

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Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

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Allegato - Omissis


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