Sent. C. Cass. civ. 14/07/1981, n. 4601 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP21955

Sent. C. Cass. civ. 14/07/1981, n. 4601

12262145 12262147
Edilizia e immobili - Condominio negli edifici - Parti comuni - Nozione di pari uso - Estensione e limiti.

La nozione di pari uso della cosa comune che ogni compartecipe, utilizzando la medesima, deve consentire agli altri a norma dell'art. 1102 cod. civ., non e da intendere nel senso di uso identico, giacche l'identità nello spazio, o addirittura nel tempo, potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare o addirittura un uso a proprio esclusivo vantaggio, soprattutto nel caso di modificazioni apportate alla cosa. (Nella specie, in cui i giudici del merito avevano ritenuto uso legittimo della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 cod. civ. l'appoggio, da parte di un condomino, di una trave del solaio di separazione tra due piani alla 'cassa' delle scale comuni, la S.C., alla stregua del principio che precede, ha considerato corretta la decisione).

12262145 12262149
Edilizia e immobili - Condominio negli edifici - Parti comuni - Spese di manutenzione - Ripartizione - Soffitti, solai, volte, lastrici solari - Disciplina ex art. 1125 c.c. - Derogabilità - Opere di manutenzione e ricostruzione eseguite dal singolo condomino - Spese sostenute - Diritto al rimborso - Condizioni.

L'art. 1125 cod. civ., secondo il quale, negli edifici condominiali, le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, costituisce norma derogabile dall'autonomia privata, sicche i condomini interessati ben possono addivenire ad un accordo sul loro rispettivo diritto e determinare convenzionalmente, oltre ai lavori da eseguire, chi debba sostenerne la spesa. Conseguentemente, solo in caso di mancanza di tale accordo trova applicazione il criterio ripartitivo ex art. 1125 cod. civ., restando, d'altro canto, il diritto di rimborso del condomino, che abbia provveduto a tali opere, subordinato, oltre alla richiesta in tal senso, anche alla duplice condizione delle necessità della spesa e della sua urgenza, cioe dell'indifferibilità, secondo il criterio del buon padre di famiglia, per evitare un possibile nocumento.

Dalla redazione