Articolo prima inserito dal D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51 e poi abrogato dall’ art. 33, comma 1, lett. a), D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, così recitava:

"Art. 71-bis. - Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata

Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.

In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni."

Dalla redazione