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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
In seguito la Sent. Corte Cost. 04/07/2024, n. 119 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della L.R. 31/05/2022, n. 7 nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lettera b), del presente articolo, ha reso applicabile - in virtù del rinvio all’art. 2, comma 1, lettera d-bis), della presente legge regionale, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2, della L.R. 19/09/2023, n. 20 - la disciplina di cui all’art. 5, comma 9 e seguenti, del D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106), anche agli edifici per i quali «è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi» «della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della L. 23/12/1994, n. 724, del D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)».
Si riporta il testo dell'articolo nella versione precedente alla sostituzione dichiarata illegittima:
"Art. 3. - (Ambito e modalità di applicazione)
1. Le amministrazioni comunali e le loro forme associative individuano singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di ristrutturazione con ampliamento, di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e di sostituzione edilizia con ampliamento, finalizzati a migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale dei singoli manufatti, che non conducono a interventi di ristrutturazione urbanistica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla data di presentazione della richiesta di intervento, localizzati in ambiti di territorio urbanizzato e serviti dalle opere di urbanizzazione primaria o in territorio agricolo purché con destinazione d’uso coerente con la destinazione d’uso propria ammessa dal piano regolatore generale (PRG) vigente in tale ambito.
3. L'individuazione dei singoli edifici o dei gruppi di edifici di cui ai commi 1 e 2 è subordinata a deliberazione comunale, secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera h-bis), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) come modificato dalla presente legge; con la medesima deliberazione sono definiti gli interventi ammissibili in attuazione della presente legge secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera f), della l.r. 56/1977, che ne attesta la conformità.
4. L’insieme degli interventi di cui al comma 1, che interessa complessi di più edifici individuati all’interno degli ambiti di cui al comma 2, si configura quale intervento di rigenerazione urbana ed è finalizzato alla definizione di un nuovo disegno di parte della città, volto a progettare l’uso ottimale degli edifici e degli spazi liberi, pubblici e privati, mediante un insieme di interventi urbanistici, edilizi e socio economici secondo quanto disciplinato all’articolo 12;
5. Al fine di programmare l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5, i comuni possono anche promuovere una manifestazione d'interesse allo scopo di raccogliere le istanze dei privati e valutarle in modo organico in relazione all'assetto urbanistico comunale delle previsioni insediative e infrastrutturali del PRG vigente, propedeutica alla deliberazione di cui al comma 3.
6. Al fine di promuovere gli interventi di riuso e di riqualificazione di cui al presente capo, gli aventi titolo possono presentare proposta d'intervento di cui agli articoli 4 e 5 da sottoporre alla valutazione comunale.
7. Il comune valuta la proposta di intervento in relazione alle limitazioni all'edificazione, alle previsioni infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici del PRG vigente e, se coerente con le previsioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e con le limitazioni di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dalla richiesta ne delibera l'accoglimento o ne motiva il rigetto."
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