Ai sensi dell’art. 12, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (UE) 1306/2013:

“2. Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:

a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;

b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;

c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;

d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE; e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE.

3. Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:

a) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;

b) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;

c) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

d) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del presente regolamento.”

Dalla redazione