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Dir. UE 21/10/2009, n. 128

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. UE 20/06/2019, n. 1243
- Dir. Comm. UE 15/05/2019, n. 782
- Regolam. UE 15/05/2014, n. 652
- Avviso di rettifica in GUCE 29/06/2010, n. L 161
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[Premessa]


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,


visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ,

visto il parere del Comitato delle regioni ,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 2 e 7 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, dovrebbe essere istituito un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi, tenendo conto del principio di precauzione.

(2) Attualmente la presente direttiva dovrebbe applicarsi ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari, ma si prevede per il futuro di estenderne l’ambito di applicazione ai biocidi.

(3) Le misure istituite dalla presente direttiva dovrebbero essere complementari e non incidere sulle misure fissate da altra normativa comunitaria del settore, in particolare dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, e dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Inoltre, tali misure dovrebbero lasciare impregiudicate le misure facoltative nel quadro dei regolamenti sui fondi strutturali o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(4) Gli strumenti economici possono svolgere un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi in materia di uso sostenibile dei pesticidi. Dovrebbe quindi essere incoraggiato l’uso, a livello adeguato, di tali strumenti, pur sottolineando che i singoli Stati membri possono decidere in merito al loro uso fatta salva l’applicabilità delle norme in materia di aiuti di St

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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


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Articolo 1 - Oggetto

La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pest

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Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari quali

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Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «utilizzatore professionale»: persona che utilizza i pesticidi nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;

2) «distributore»: persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un pesticida, compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio, i venditori e i fornitori;

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Articolo 4 - Piani d’azione nazionali

1. Gli Stati membri adottano piani d’azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi. Tali obiettivi possono riguardare diversi settori di interesse, ad esempio la protezione dei lavoratori, la tutela dell’ambiente, i residui, l’uso di tecniche specifiche o l’impiego in colture specifiche.

I piani d’azione nazionali comprendono anche gli indicatori per controllare l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che destano particolare preoccupazione, specialmente se sono disponibili alternative. Gli Stati membri prestano particolare att

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CAPO II - FORMAZIONE, VENDITA DI PESTICIDI, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE


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Articolo 5 - Addestramento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso a una formazione adeguata tramite organi designati dalle autorità competenti. Tale formazione comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento, per acquisire e aggiornare le c

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Articolo 6 - Prescrizioni per la vendita di pesticidi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i distributori abbiano alle loro dipendenze personale sufficiente in possesso del certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Tale personale è disponibile nel momento della vendita per fornire informazioni adeguate ai clienti sull’uso dei pesticidi e istruzioni in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l&r

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Articolo 7 - Informazione e sensibilizzazione

1. Gli Stati membri adottano misure volte a informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di informazione e di sensibilizzazione e la disponibilità di un’informazione accurata ed equilibrat

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CAPO III - ATTREZZATURE PER L’APPLICAZIONE DI PESTICIDI


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Articolo 8 - Ispezione delle attrezzature in uso

1. Gli Stati membri assicurano che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche. L’intervallo tra le ispezioni non supera cinque anni fino al 2020 e non supera tre anni successivamente.

2. Entro il 26 novembre 2016, gli Stati membri fanno in modo che le attrezzature per l’applicazione di pesticidi siano state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l’applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature nuove sono ispezionate almeno una volta entro cinque anni dall’acquisto.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e a seguito di un&r

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CAPO IV - PRATICHE E USI SPECIFICI


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Articolo 9 - Irrorazione aerea

1. Gli Stati membri assicurano che l’irrorazione aerea sia vietata.

2. In deroga al paragrafo 1, l’irrorazione aerea può essere consentita solo in casi speciali e purché sussistano le seguenti condizioni:

a) non devono esistere alternative praticabili all’irrorazione aerea o questa deve presentare evidenti vantaggi in termini di impatto ridotto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto all’applicazione di pesticidi da terra;

b) i pesticidi utilizzati devono essere esplicitamente approvati dagli Stati membri per l’impiego nell’irrorazione aerea a seguito di un’analisi specifica dei rischi che la stessa comporta;

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Articolo 10 - Informazioni per il pubblico

Gli Stati membri possono includere nei loro piani d’azione nazionali disposizio

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Articolo 11 - Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua non potabile

1. Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l’ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall’impatto dei pesticidi. Tali misure supportano e sono compatibili con le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 1107/2009.

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Articolo 12 - Riduzione dell’uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche

Gli Stati membri, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l’uso di pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in specifiche aree. Sono adot

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Articolo 13 - Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni elencate di seguito, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabile, da distributori, non rappresentino un pericolo per la salute delle persone o per l’ambiente:

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Articolo 14 - Difesa integrata

1. Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l’ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l’agricoltura biologica a no

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CAPO V - INDICATORI, COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E SCAMBIO DI INFORMAZIONI


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Articolo 15 - Indicatori

1. Sono formulati gli indicatori di rischio armonizzati di cui all’allegato IV. Tuttavia, oltre agli indicatori armonizzati, gli Stati membri possono continuare a utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o adottarne altri adeguati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 bis, con cui modifica l’allegato IV per tener conto del progresso scientifico e tecnico.

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Articolo 16 - Relazioni

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relaz

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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 17 - Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle dis

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Articolo 18 - Scambio di informazioni e delle migliori prassi

La Commissione, prioritariamente, sottopone alla discussione all’interno del gr

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Articolo 19 - Tariffe e oneri

1. Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tariffe o oneri per recuperare

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Articolo 20 - Standardizzazione

1. Le norme di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regola

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Articolo 20 bis - Esercizio della delega

N5

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 8, p

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Articolo 21 - Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare

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Articolo 22 - Spese

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Articolo 23 - Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie

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Articolo 24 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazio

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Articolo 25 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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ALLEGATO I - Materie di formazione di cui all’articolo 5

1. Tutta la legislazione pertinente relativa ai pesticidi e al loro uso.

2. L’esistenza e i rischi associati ai prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e i metodi per identificare tali prodotti.

3. I pericoli e i rischi associati ai pesticidi nonché modalità di identificazione e controllo degli stessi, in particolare:

a) rischi per le persone (operatori, residenti e persone presenti nell’area, persone che entrano nell’area trattata e persone che manipolano o ingeriscono gli elementi trattati) e modalità con cui i fattori quali il fumo acuiscono tali rischi;

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ALLEGATO II - Requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l’ambiente con riferimento all’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi

L’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi riguarda tutti gli aspetti importanti per ottenere un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute e dell’ambiente. Dovrebbe essere assicurata la totale efficacia dell’operazione di applicazione mediante un adeguato funzionamento dei dispositivi e delle funzionalità delle attrezzature affinché sia garantito il conseguimento dei seguenti obiettivi.

Le attrezzature per l’applicazione di pesticidi devono funzionare in modo affidabile ed essere correttamente impiegate ai fini previsti assicurando che i pesticidi possano essere accuratamente dosati e distribuiti. Lo stato delle attrezzature dovrebbe essere tale da consentire di procedere al riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo e di evitare perdite di pesticidi. Le attrezzature devono altresì consentire una facile e completa pulizia. Devono inoltre garantire operazioni sicure ed essere controllate e arrestate immediatamente dal sedile dell’operatore. Ove necessario, le regolazioni devono essere semplici, accurate e riproducibili.

Occorre dedicare particolare attenzione ai seguenti elementi:

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ALLEGATO III - Principi generali di difesa integrata

1. La prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:

— rotazione colturale,

— utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta),

— utilizzo, ove appropriato, di «cultivar» resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/certificati,

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ALLEGATO IV

N2

Parte di provvedimento in

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