Sent. C. Cass. civ. 24/10/1986, n. 6229 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 24/10/1986, n. 6229

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Edilizia e immobili - Condominio - Parti comuni dell'edificio - Muri maestri o perimetrali - Apposizione di targhe, insegne - Ammissibilità.

Ciascuno dei condomini può servirsi dei muri perimetrali dello edificio condominiale per quelle utilità accessorie che ineriscono al godimento della sua proprietà esclusiva, qual è l'utilità dal risalto pubblicitario dell'attività professionale o commerciale svolta, che si realizza normalmente mediante l'apposizione di insegne, targhe, cartelli e simili. Consegue che - poiché la utilizzazione del muro perimetrale comune mediante tale apposizione non ne altera la naturale e precipua destinazione di sostegno dello edificio condominiale - l'utilizzazione stessa, ove non impedisca l'esercizio concorrente del diritto degli altri partecipanti di fare eguale uso del muro, costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune. 

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Edilizia e immobili - Condominio - Parti comuni dell'edificio - Muri maestri o perimetrali - Apposizione di targhe, insegne da parte del conduttore - Ammissibilità - Limiti.

Il conduttore, cui è consentito trarre dalla cosa locata tutte le utilità inerenti al suo normale godimento, escluse solamente quelle espressamente vietate dal contratto o confliggenti con il diritto del locatore o di terzi, può utilizzare le parti comuni dell'edificio condominiale, ove è sito l'immobile locatogli, con eguale contenuto ed eguali modalità del potere di utilizzazione spettante al proprietario. Consegue che, ove non sia stato escluso dal contratto, il conduttore può apporre sul muro perimetrale dell'edificio condominiale targhe od insegne atte a pubblicizzare la sua attività commerciale svolta nel locale locatogli.

Dalla redazione