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Deliberaz. G.R. Lazio 03/10/2024, n. 742

Indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica disciplinati dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito con legge 24 luglio 2024 n. 105, recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica".
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l’art. 49;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTO il DPR 6 giugno 2001, n. 380, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTA la Legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”;

VISTA la Legge regionale 22 giugno 2012 n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (…)”;

PREMESSO che:

- con decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con legge 24 luglio 2024 n. 105, sono state introdotte rilevanti modifiche al DPR n. 380/2001 ed in particolare:

- la modifica della disciplina relativa alle variazioni essenziali di cui all’art. 32;

- la modifica della disciplina dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36;

- l’inserimento dell’art. 36-bis che disciplina il nuovo istituto dell’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali;

- la disciplina dell’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali di cui all’art. 36-bis prevede una specifica fase endoprocedimentale volta all’accertamento di compatibilità paesaggistica nel caso in cui le opere oggetto di istanza ricadano in area sottoposta a vincolo paesaggistico;

- in particolare, la fase endoprocedimentale dell’accertamento di compatibilità paesaggistica è disciplinata dai commi 4 e 5-bis dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 che prevedono:

- 4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati.

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