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D. P.R. 04/09/2024, n. 140

Regolamento recante adeguamento e coordinamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 17, comma 1;

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo» e, in particolare, l’articolo 16, comma 1, lettere a) e c), nella parte in cui prevedono l’abrogazione delle disposizioni regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare e il coordinamento normativo delle disposizioni contenute nei regolamenti con le norme della medesima legge n. 46 del 2022;

Visto il

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Art. 1. - Oggetto

1. Il presente decreto reca modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al

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Art. 2. - Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare

1. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 250:

1) al comma 3, le parole: «degli organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all’articolo 871, Libro IV, Titolo IX, capo I, Sezione I)», sono sostituite dalle seguenti: «delle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell’articolo 1478 del codice»;

2) al comma 4:

2.1) le parole: «il COBAR di riferimento dell’organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone», sono sostituite dalle seguenti: «le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell’articolo 1478 del codice, entro trenta giorni dalla richiesta, propongono»;

2.2) dopo le parole: «dei requisiti di cui al comma 5 e individuati», sono inserite le seguenti: «, con modalità preventivamente concordate fra le associazioni stesse,»;

2.3) le parole: «il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali», sono sostituite dalle seg

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Art. 3. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie di

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