N59 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall'art. 30, comma 1, della L.P. 23/12/2019, n. 13; modificato dall'art. 42, comma 1, della L.P. 04/08/2022, n. 10; modificato dall’art. 13, commi 2-6, della L.P. 29/12/2022, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 27, comma 5, della L.P. 05/08/2024, n. 9.

Si veda l'art. 27, comma 6, della L.P. 05/08/2024, n. 9.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 37-ter - Codice identificativo turistico provinciale

1. Per semplificare l'attività di vigilanza e i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta, la Provincia attribuisce agli esercizi alberghieri dell'articolo 5, agli esercizi extra alberghieri dell'articolo 30, nonché agli agriturismi che svolgono le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull’agriturismo 2019), ai campeggi, campeggi-villaggio e campeggi parco per vacanze previsti dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici previsti dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), e agli alloggi per uso turistico dell'articolo 37-bis un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT), univoco per ogni singola struttura e alloggio.

2. I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al comma 1 e coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico ai sensi dell'articolo 37-bis devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo.

2-bis. Coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico dell'articolo 37-bis espongono una targa recante il codice identificativo turistico provinciale, visibile all'esterno dell'alloggio o dell'edificio in cui è collocato l'alloggio, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle disposizioni in materia di beni culturali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le caratteristiche della targa.

3. I soggetti indicati nel comma 2, coloro che esercitano attività d'intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le strutture ricettive indicate nel comma 1 e gli alloggi per uso turistico di cui all'articolo 37-bis devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale sugli strumenti utilizzati. Il CIPAT dev’essere indicato ed esposto in modo tale da garantire la visibilità e un facile riconoscimento da parte degli utenti.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attribuzione del CIPAT, del suo inserimento nel sistema informativo del turismo e la data da cui inizia ad applicarsi quest'articolo.

5. Le comunicazioni previste dall'articolo 37-bis, i relativi aggiornamenti e il codice identificativo dell'alloggio sono inseriti con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4, nell'ambito del sistema informativo del turismo, il cui accesso è consentito ai comuni per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di loro competenza."

Dalla redazione