N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 181, comma 1, della L.R. 03/01/2005, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 04/11/2011, n. 55, così recitava:

“Art. 4 Pianificazione regionale dei trasporti

1. Il Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) di cui all'art. 48 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) definisce la politica regionale in materia di trasporti secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 422 del 1997, anche in riferimento a:

a) l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l'offerta integrata dei servizi di trasporto:

b) il soddisfacimento della domanda sociale di trasporto, garantendo anche la mobilità dei soggetti disabili;

c) l'economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni quali la congestione del traffico e l'inquinamento;

d) il decongestionamento delle aree urbane, anche in riferimento alla politica della sosta.”

Dalla redazione