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04/09/2024

Applicabilità dell'equo compenso alle procedure di affidamento di prestazioni professionali

L'ANAC è di nuovo intervenuta con riferimento all’applicabilità della legge sull'equo compenso alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura per l'affidamento del servizio di rimodulazione e revisione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e redazione della progettazione esecutiva, comprensivo di altri servizi tecnici, il disciplinare di gara conteneva disposizioni che consentivano il ribasso sull’onorario professionale in ogni sua componente.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a seguito della Sent. T.A.R. Veneto 03/04/2024, n. 632 (che ha ritenuto applicabile alla materia dei contratti pubblici la L. 49/2023 in tema di equo compenso, si veda Servizi di ingegneria e architettura e equo compenso: interviene il TAR) ha chiesto alla stazione appaltante (s.a.) di sospendere la procedura di gara al fine di rettificare la lex specialis.
Pertanto, la s.a. ha chiesto all’ANAC di esprimere avviso in ordine all’applicabilità della L. 49/2023, alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria disciplinate dal D. Leg.vo 36/2023.

Osservazioni ANAC
L'ANAC, con il Parere del 30/07/2024, n. 40, ha svolto le seguenti considerazioni:
- come noto, il tema dei rapporti tra la normativa sull’equo compenso per prestazioni professionali, dettata dalla L. 49/2023 e la disciplina recata dal D. Leg.vo 36/2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, ha sollevato dubbi interpretativi, come sottolineato dall’ANAC stessa in diverse occasioni;
- i dubbi interpretativi sono sorti in relazione alle modalità di applicazione dell’equo compenso per le prestazioni professionali, con particolare riferimento alla valenza da attribuire alle tabelle dei corrispettivi contenute nel D. Min. Giustizia 17/06/2016, richiamate dall’Allegato I.13 del D. Leg.vo 36/2023;
- con una nota alla Cabina di Regia per il codice dei contratti pubblici ed ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti, l'ANAC ha sottolineato le criticità relative alla previsione di tariffe minime non soggette a ribasso e evidenziato che apparirebbe possibile ritenere che i due ambiti normativi (L. 49/2023 e D. Leg.vo 36/2023) vadano adeguatamente coordinati tra loro, tramite una soluzione interpretativa che eviti l'insorgere di contrasti (si veda Equo compenso per servizi di architettura e ingegneria: ANAC sollecita chiarimenti);
- con la Delibera del 28/02/2024, n. 101, l'ANAC ha indicato che, nel perdurare dell'incertezza circa l'applicazione della disciplina dell'equo compenso nelle procedure di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, non si possono escludere gli operatori economici che hanno formulato un ribasso sull'importo relativo al compenso professionale (si veda Servizi di architettura e ingegneria ed equo compenso: possibile il ribasso).

Posto quanto sopra, tenuto conto del principio del risultato di cui all’art. 1 del D. Leg.vo 36/2023, viste le incertezze normative illustrate e in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore sul tema, l’ANAC ha evidenziato, in linea generale, l’opportunità di valutare con attenzione il criterio di selezione dell’offerta da porre a base di gara e la legittimità della riduzione dell’importo a base di gara (si veda anche la Relazione annuale 2024, par. 14.2.5.5).

Dalla redazione