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05/09/2024

Costi manodopera: indicazione dei costi delle prestazioni in subappalto

Il TAR Veneto ha precisato che il concorrente deve indicare in sede di offerta anche i costi della manodopera delle prestazioni contrattuali oggetto di subappalto a terzi.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la società ricorrente, prima in graduatoria, contestava l’esclusione dalla procedura per l’affidamento dell’appalto del servizio di raccolta, trasporto, recupero di fanghi disidratati non pericolosi. In fase di verifica di congruità dell’offerta era emerso che la società aveva indicato i soli costi di manodopera afferenti alle attività di competenza, omettendo quelli delle attività date in subappalto. Secondo la ricorrente si trattava di costi “indiretti” o “riflessi”, per i quali non sarebbe previsto un obbligo di indicazione.

CONSIDERAZIONI DEL TAR, ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI - Il TAR Veneto 21/06/2024, n. 1559 ha evidenziato che nella fattispecie i costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate a imprese terze riguardavano l’intero servizio di trasporto dei rifiuti, ossia i costi del personale stabilmente preposto all’esecuzione di una delle prestazioni oggetto dell’appalto. Non si trattava quindi di costi indiretti, riguardanti prestazioni accessorie o di supporto né di attività occasionali o temporanee. Pertanto, non vi era dubbio che tali costi avrebbero dovuto essere oggetto di separata dichiarazione in sede di offerta.

In tema di costo della manodopera delle prestazioni oggetto di subappalto, il TAR ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, in relazione alla disciplina dettata dal D. Leg.vo 50/2016, secondo cui il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta. Infatti, la previsione (art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016) non può che essere estesa a tutti i costi che l’offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte. La norma, invero, si presterebbe a facili elusioni, se si consentisse di scorporare dal costo totale della manodopera il costo sostenuto dai subappaltatori.

TUTELE DEI LAVORATORI NEL CODICE 2023 - Secondo il TAR, il D. Leg.vo 36/2023 ha ulteriormente rafforzato il sistema di tutele dei lavoratori previsto dal precedente Codice dei contratti pubblici. Ed infatti oltre a prevedere all’art. 108, comma 9, D. Leg.vo 36/2023 che nelle offerte economiche presentate per l’aggiudicazione di pubblici appalti, l’operatore economico concorrente è tenuto ad indicare - sotto espressa comminatoria di esclusione dal procedimento selettivo - i costi della manodopera, ha altresì stabilito:
- che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele (art. 11, commi 4 e 5, D. Leg.vo 36/2023);
- che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto (art. 11, comma 5, D. Leg.vo 36/2023);
- che nella legge di gara le stazioni appaltanti devono richiedere agli operatori economici di assumere l’impegno di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore …, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare (art. 102, D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. b);
- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (art. 119, comma 12, D. Leg.vo 36/2023).
Con tale complessivo assetto normativo, il nuovo Codice ha introdotto norme maggiormente pregnanti e vincolanti, garantendo maggiore certezza nell’individuazione del contratto collettivo applicabile e assicurando un più elevato livello di effettività alla tutela dei lavoratori, in una logica di equiparazione tra lavoratori del concorrente e lavoratori dell’impresa subappaltatrice.

CONCLUSIONI - Il TAR ha concluso che, stante l’obbligo di corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, previsto dall'art. 119, comma 12, D. Leg.vo 36/2023, risulta inevitabile che l’operatore economico concorrente debba indicare in sede di offerta anche il costo della manodopera dell’impresa terza che eseguirà la prestazione. Diversamente la sua offerta mancherebbe di un elemento essenziale e la stazione appaltante non sarebbe posta nelle condizioni di valutarne l’effettiva serietà.

In definitiva, alla luce del D. Leg.vo 36/2023 deve ritenersi che il concorrente debba in ogni caso indicare in sede di offerta i costi della manodopera delle prestazioni contrattuali anche se oggetto di subappalto a terzi.

Dalla redazione