Articolo modificato dall’art. 8, comma 1, L.R. 22/10/2018, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 11, comma 1, della L.R. 26/06/2019, n. 10.

Ai procedimenti di concessione dei contributi di cui al presente articolo, non ancora conclusi alla data di adozione della deliberazione di cui all’articolo 9, comma 2, della L.R. 26/06/2019, n. 10 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 16 - (Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini)

1. Al fine di incentivare la manutenzione delle aree riservate a verde pubblico urbano da parte dei cittadini, la Regione concede contributi ai comuni che, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, stipulano apposite convenzioni con comitati di quartiere o associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alle modalità e ai termini di scadenza per l'ottenimento dei benefìci e provvidenze di legge, le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate dai comuni alla Direzione regionale competente in materia di enti locali e recano la proposta di convenzione per la manutenzione delle aree verdi, sottoscritta dal comune richiedente e dal soggetto affidatario sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, in cui sono illustrati gli interventi e le attività di manutenzione da realizzare nonché i relativi oneri e le modalità di finanziamento previsti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai comuni e riversati ai soggetti affidatari delle aree verdi, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale adotta lo schema di convenzione tipo per l’affidamento in gestione delle aree verdi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli enti gestori delle aree naturali protette, ai fini della relativa manutenzione da parte dei cittadini, su aree di loro proprietà, aree di proprietà della Regione o aree ad essi affidate in gestione.

4 bis. Al fine di favorire la manutenzione delle aree di proprietà regionale riservate a verde pubblico urbano, la Regione concede contributi ai comitati di quartiere o alle associazioni senza fini di lucro costituite, da almeno tre anni, da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo. I contributi sono concessi, previa stipula di apposita convenzione, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5-6. Omissis”.

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